CCNL Istituti Investigativi: siglato il rinnovo contrattuale

 



Il rinnovo contrattuale prevede due tranche di aumenti, l’erogazione della seconda tranche di Una Tantum e novità normative


In data 26 novembre 2024 le organizzazioni datoriali Aiss, Federterziario e Piuservizi, insieme alla Federazione nazionale Ugl Sicurezza civile e con il supporto tecnico di Ancl hanno siglato il rinnovo del CCNL per il settore della vigilanza, investigazioni, security, safety, servizi di controllo, steward e servizi ausiliari alla sicurezza. Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, sostituendo il precedente che era scaduto il 31 maggio 2020. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento salariale in due tranche: gennaio 2025 e gennaio 2026, differente sulla base del divisore applicato. Per il Quadro è prevista un’indennità di funzione pari a 150,00 euro.










































Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 173 1.645,00 1.670,00
2 173 1.440,00 1.460,00
3 173 1.340,00 1.380,00
4 173 1.280,00 1.310,00
5 173 1.195,00 1.245,00
6I 173 1.075,50 1.120,00









































Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 182 1.730,58 1.756,88
2 182 1.514,91 1.535,95
3 182 1.409,71 1.451,79
4 182 1.346,59 1.378,15
5 182 1.257,62 1.309,77
6I 182 1.131,45 1.178,79









































Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 196 1.863,70 1.892,02
2 196 1.631,45 1.645,10
3 196 1.518,15 1.563,47
4 196 1.450,17 1.484,16
5 196 1.353,87 1.410,52
6I 196 1.218,49 1.269,47

È prevista l’erogazione di un’indennità di presenza pari a 0,60 euro per tutte le ore effettivamente lavorate. L’indennità sostituisce l’elemento di garanzia retributiva. Viene riformulato anche il salario di ingresso per promuovere una maggiore stabilità occupazionale. Infatti per il livello 6I è previsto, per i primi 12 mesi un salario di ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del 5° livello, con l’esclusione dell’indennità di presenza; indennità che viene riconosciuta per il mesi successivi. 
Con il protocollo straordinario del 26 giugno 2024, viene stabilita l’erogazione di una Una Tantum ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo. Con il rinnovo viene stabilita l’erogazione della seconda tranche pari al 50% per il mese di luglio 2025. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, l’Una Tantum viene erogata nella misura del 70%. Gli importi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 























Livello Una Tantum 1.7.2025
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00

Dal punto di vista normativo, invece, con il rinnovo vengono riorganizzate le aree professionali in 4 nuove categorie, ampliando l’applicazione del contratto alle aziende che operano nei settori safety, antincendio, primo soccorso e gestione emergenze. Novità anche per i contratti a termine, lavoro stagionale, banca ore. In materia di welfare, è stato incrementato il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

 

Fondo Fasda: riapertura campagna iscrizione familiari e pensionati

 

Dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025 sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare

Il Fondo Fasda ha informato che anche per il 2025 per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia è prevista l’attivazione delle Campagne “Familiari” e “Pensionati”.
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare al Fondo a partire dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025, scegliendo tra:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni”.
Per i Pensionati già iscritti al Fondo, i pensionandi e i loro familiari fino all’ottantesimo anno di età, sarà possibile scegliere, dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 marzo 2025, il “Piano sanitario Pensionati”.
Per ulteriori approfondimenti sui costi e sulle procedure si rinvia al sito del Fondo. 

 

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: previsto welfare contrattuale nel mese di dicembre

 



Entro il 31 dicembre 2024 verrà erogato il welfare contrattuale per i dipendenti del settore


Con il contratto collettivo nazionale di lavoro firmato in data 26 luglio 2024 da Anpit, Confiomprenditori, Unica e Cisal Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo Cisal, viene stabilito che il datore di lavoro dovrà erogare a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, entro il 31 dicembre 2024, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati.























Livello Dal 2024
Dirigente 1.000,00/anno

(in quote mensili maturate di € 83,33)

Quadro 600,00/anno

(in quote mensili maturate di € 50)

A1 e A2 500,00/anno

(in quote mensili maturate di € 41,67)

B1 e B2 – Operatori di Vendita di 1° e 2° Cat. 400,00/anno

(in quote mensili maturate di € 33,33)

C1 e C2 – Operatori di Vendita di 3° e 4° Cat. 350,00/anno

(in quote mensili maturate di € 29,16)

D1 e D2

Lavoratori Discontinui

300,00/anno

(in quote mensili maturate di € 25)

I valori di Welfare Contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Azienda e devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.
Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare ed eventualmente estendere:
1) per Opere e servizi per finalità sociali
– check up medici;
– visite specialistiche;
– cure odontoiatriche;
– terapie e riabilitazione;
– sportello ascolto psicologico;
– assistenza domiciliare;
– badanti;
– case di riposo.
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
– asili nido;
– servizi di babysitting;
– spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore;
– università e Master;
– libri di testo scolastici e universitari;
– doposcuola o Pre-scuola;
– buoni pasto e mensa scolastica;
– scuolabus o gite didattiche;
– frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua italiana per bambini
stranieri ecc.).
3) Per ludoteche, centri estivi o invernali:
– spese per frequentazione di campus estivi o invernali;
– spese per frequentazione di ludoteche.
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
– badanti;
– assistenza domiciliare;
– case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita);
– case di cura.
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e
dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (entro i limite massimo 258,23 euro/anno, onnicomprensivi o, fino ad 2.000 euro/anno per i Lavoratoli con figli a carico che ne facciano apposita richiesta, secondo la previsione vigente o a 1.000 euro/anno in assenza di figli a carico:
– buoni spesa per generi alimentari;
– buoni spesa per acquisti vari;
– buoni carburante;
– ricariche telefoniche;
– rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dal lavoratore; interessi passivi del mutuo contratto dal lavoratore per l’acquisto dell’abitazione principale.
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento pensione).


 

 

CCNL Cuio e Pelli: nuovi minimi a partire da dicembre 2024

 



Aumenti retributivi per i dipendenti del settore


Le Parti Sociali Assopellettieri, Confindustria Moda, Filctem, Cgil, Femca, Uiltec e Uil hanno stabilito, con l’accordo siglato in data 22 dicembre 2023, gli aumenti dei minimi contrattuali per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli.
Di seguito le tabelle con i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° dicembre 2024.























Livello Minimi dal 1/12/2024
6 2.336,18 €
5 2.115,83 €
4s 1.982,40 €
4 1.936,98 €
3 1.851,70 €
2 1.757,29 €

 

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): erogazione welfare contrattuale entro il 31 dicembre

 



I valori di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro 


Il CCNL sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra ANPIT – Associazione Nazionale per l’lndustria e Terziario, AIFES – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servii, Terziario e  Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha previsto l’erogazione del welfare contrattuale per i dipendenti del commercio.
Anche per l’anno 2024 è prevista l’erogazione da parte del Datore di lavoro entro il 31 dicembre dei seguenti valori di welfare contrattuale. 


 














Livello Dal 2023 e seguenti
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto. Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore. 
Detti valori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Salvo diverso accordo aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva.