Permessi 104: nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici”

 


Con messaggio 4040/2022, l’Inps rende noto che è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria dei permessi 104.

Nel dettaglio, la nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale Inps, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.
Tale funzione consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:
– giorni di permesso mensile (art. 33, co. 3, L. n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
– giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, co. 6, L. n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé  stesso;
– prolungamento del congedo parentale (art. 33, D.Lgs. n. 151/2001) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, co. 2, L. n. 104/1992 e art. 42, co. 1, D.Lgs n. 151/2001).
La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.
Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici tramite la nuova funzionalità.


Dopo aver selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia ai benefici”, viene proposto l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la comunicazione di rinuncia.
Individuata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:
– la data di rinuncia ai benefici;
– la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria.
Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della comunicazione di variazione.
All’atto della conferma, la comunicazione viene protocollata e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.
Le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione.


 

CCNL Gas-Acqua: Sciolta la riserva sull’accordo

 



Sciolta la riserva dell’accordo per il rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua


L’accordo, che riguarda il triennio 2022-2024, prevede che  i minimi retributivi mensili vengano incrementati alle decorrenze di cui alla tabella che segue.

























































Livello

Parametro

01/10/2022


01/10/2023


01/9/2024


Q 200,74 57,34 99,30 127,27
8 181,29 51,79 89,68 114,94
7 167,50 47,85 82,86 106,20
6 153,69 43,90 76,03 97,44
5 139,96 39,98 69,23 88,74
4 131,42 37,54 65,01 83,32
3 122,95 35,12 60,82 77,95
2 111,15 31,75 54,98 70,47
1 100,00 28,57 49,47 63,40


Pertanto, i nuovi minimi tabellari integrati per ciascun livello di inquadramento sono i seguenti:

























































Livello

Parametro

1/10/2022


1/10/2023


1/9/2024


Q 200,74 3.141,16 3.240,46 3.367,73
8 181,29 2.836,69 2.926,37 3.041,31
7 167,50 2.620,93 2.703,79 2.809,99
6 153,69 2.404,92 2.480,95 2.578,39
5 139,96 2.189,97 2.259,20 2.347,94
4 131,42 2.056,35 2.121,36 2.204,68
3 122,95 1.923,84 1.984,66 2.062,61
2 111,15 1.739,16 1.794,14 1.864,61
1 100,00 1.564,77 1.614,24 1.677,64


Reperibilità


A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’impegno di reperibilità è limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite. I compensi convenuti nel presente articolo saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese. Nei confronti dei personale reperibile che, per effetto del modello organizzativo del servizio adottato, di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati viene riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 5 euro che si eleva a 6 euro dal 1° gennaio 2023.


Ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP)


Viene individuata una quota del salario nazionale, denominata ARAP (ammontare retributivo annuale di produttività), destinata ad incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale nel rispetto dei criteri di efficienza stabiliti dall’Autorità di regolazione. Gli importi dell’ARAP di seguito stabiliti saranno utilizzati unicamente per i periodi di competenza indicati, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale:
Decorrenza 2023 – Importo complessivo su parametro medio 143,53: € 238,00
Decorrenza 2024 – Importo complessivo su parametro medio 143,53: € 238,00

 

Edili Industria Udine: accordo integrativo

 

Firmato il 5/8/2022, tra l’ANCE Udine e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLE-CGIL, il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine, condecorrenza 1/9/2022 – 31/8/2024

Le Parti concordano quanto segue.


EVR
L’elemento variabile della retribuzione è in linea con quanto previsto dal vigente CCNL e dal vigente CCPL e resta fissato al 4%.


Trasferta modalità A)
Le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:


All’operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato.


Dal 1° settembre 2022:


a) euro 16,40 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;


b) euro 19,90 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;


e) euro 24,70 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione:


d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km da confini territoriali del comune di assunzione.


L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ma mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che, per la loro determinazione, le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120, co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Ai soli fini dell’applicazione dell’istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l’eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l’eventuale breve lasso di tempo connesso con l’espletamento delle pratiche relative all’assunzione del lavoratore.

Trasferta Modalità B
Le parti convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti alternative alla modalità sopra descritta.
Relativamente alle imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l’applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l’impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:


Dal 1° settembre 2022:


a) euro 16,40 in caso di rientro giornaliero


b) euro 19,18 in caso di rientro settimanale


c) euro 26,16 in caso di rientro quindicinale


d) euro 32,36 in caso di rientro trisettimanale


e) euro 35,00 in caso di rientro mensile o maggiore.


L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120 co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Le parti convengono che ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta la sede abituale di lavoro verrà identificata con la sede dell’impresa.
Resta inteso che le imprese dovranno comunicare alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali la definizione della modalità di trasferta B) applicata ai lavoratori. Le OO.SS. firmatarie potranno richiedere l’effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell’Ance.


Trasporto
Dal 1° settembre 2022, qualora l’operaio fosse comandato a lavorare presso una sede o un cantiere diversi da quelli previsti dal contratto di assunzione, se utilizza un proprio mezzo, avrà diritto ad un rimborso pari a euro 0,20 al km o al rimborso del biglietto se utilizza mezzi pubblici (a fronte della presentazione dei relativi documenti giustificativi: biglietto corriera, treno ecc.).


Servizio mensa
Ferme restando le altre disposizioni sancite nell’art. 12 del CCPL 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° settembre 2022, l’importo lordo dell’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 10,00 lordi, ferma restando l’esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.


Malattia – Carenza
Come previsto dall’accordo territoriale del 3 agosto 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione, per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, per i lavoratori che nel corso dell’anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia.


Detta integrazione verrà anticipata dall’impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

 

Domande telematiche per congedi parentali: procedura aggiornata

 

Grazie all’aggiornamento della procedura informatica alle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre vanno presentate in via telematica (Inps – Messaggio 08 novembre 2022, n. 4025)

Al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare sono state introdotte alcune novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
In attesa di adeguare le procedure informatiche a tali novità è stata data la possibilità di presentare la richiesta dei congedi parentali al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando – dove previsto – successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
A decorrere dall’8 novembre 2022, a seguito dell’aggiornamento della procedura, le domande di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata Inps devono essere presentate in vi telematica. Le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
È possibile presentare le domande telematiche anche con riferimento a congedi parentali relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l’8 novembre 2022. Per tali periodi, la domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre (art. 4, co. 24, lett. a), L 28 giugno 2012, n. 92), l’Inps precisa che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.


Con successivo messaggio, l’Inps fornirà le indicazioni per le domande di congedo parentale dei lavoratori autonomi, d’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati possono fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

 

Rinnovo del CCNL Noleggio Anav: sciolta la riserva

 



E’ stata sciolta la riserva dell’accordo sottoscritto lo scorso 6/10/2022, da Anav e dalle Organizzazioni sindacali, per il rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate


L’accordo avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023.





































































Livello

Parametro

Aumento dall’1/10/2022

Aumento dall’1/3/2023

Aumento dall’1/10/2023

C4 100 22,39 22,39 22,39
C3 125 27,99 27,99 27,99
C2 134 30,00 30,00 30,00
C1 152 34,03 34,03 34,03
B3 155 34,70 34,70 34,70
B2 162 36,27 36,27 36,27
B1 170 38,06 38,06 38,06
A2 188 42,09 42,09 42,09
A1 200 44,78 44,78 44,78
Q2 200 44,78 44.78 44,78
Q1 200 44,78 44,78 44,78


 


Queste sono le nuove retribuzioni tabellari


 





































































Livello

Parametro

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/3/2023

Minimo dall’1/10/2023

C4 100 751,48 773,87 796,25
C3 125 939,33 967,32 995,30
C2 134 1.006,97 1.036,97 1.066,97
C1 152 1.142,24 1.176,27 1.210,30
B3 155 1.164,79 1.199,49 1.234,19
B2 162 1.217,38 1.253,65 1.289,92
B1 170 1.277,50 1.315,56 1.353,62
A2 188 1.412,76 1.454,85 1 496,94
A1 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q2 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q1 200 1.502,94 1.547,72 1.592,50


Una tantum


.A copertura del periodo pregresso dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo forfettario di € 100 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 – 200) e senza alcun effetto di trascinamento.


La predetta somma di 100 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in due tranches di pari importo di 50 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023.


.





































































Livello

Parametro

Tot. una tantum

Tranches novembre 2022

Tranches maggio 2023

C4 100 74,63 37,31 37,31
C3 125 93,28 46,64 46,64
C2 134 100,00 50,00 50,00
C1 152 113,43 56,72 56,72
B3 155 115,67 57,84 57,84
B2 162 120,90 60,45 60,45
B1 170 126,87 63,43 63,43
A2 188 140,30 70,15 70,15
A1 200 149,25 74,63 74,63
Q2 200 149,25 74,63 74,63
Q1 200 149,25 74,63 74,63


Elemento retributivo di garanzia


E’  pari a 150 euro l’anno e viene erogato a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.


Ticket restaurant


Il  valore del ticket restaurant passa a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;


Fondo assisstenza sanitaria – Fondo Tpl salute


Viene previsto un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023  finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;