INAIL: la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori 

 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attività ispettiva (INAIL, circolare 7 aprile 2025, n. 26).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati. Inoltre, l’Istituto ha anche riepilogato le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla
luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi

La disciplina della prescrizione

L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La disciplina della prescrizione dei crediti dell’INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 11241/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995. 

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte
dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Il verbale di  accertamento e notificazione in materia assicurativa, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

Il computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

L’accertamento ispettivo in materia assicurativa

Nella circolare in esame l’Istituto richiama la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) n. 4/2019, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.

Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze.

In particolare, l’Ispettorato nella citata circolare prevedeva  che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico. 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: previste ulteriori 8 ore di sciopero

 

I sindacati contestano la “contropiattaforma” di Federmeccanica e Assistal e preannunciano 8 ore di sciopero

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno diramato un comunicato stampa, mediante il quale hanno reso nota la buona riuscita dello sciopero del 28 marzo scorso ma, allo stesso tempo, hanno ribadito la posizione ferma di Federmeccanica e Assistal nel non voler riprendere il confronto per il rinnovo contrattuale scaduto da 8 mesi. La “contropiattaforma” presentata dalla parte datoriale viene considerata dai sindacati uno strumento per azzerare le proposte espresse in piattaforma in materia di salario e normativa. Pertanto, diventa necessario negoziare partendo, proprio, dalla piattaforma sindacale, alla luce anche del contesto internazionale. Infatti, i Sindacati giudicano la “contropiattaforma” come uno strumento per delegittimare il sindacato. 
Alla luce dei fatti, le OO.SS. hanno dichiarato almeno 8 ore di sciopero nazionale da organizzarsi su tutto il territorio, rafforzando il blocco degli straordinari e delle flessibilità, oltre a quegli aspetti normativi che prevedono una votazione positiva da parte delle RSU o delle organizzazioni sindacali, ad eccezione degli ammortizzatori sociali. 

 

CCNL Telecomunicazioni: ottima adesione allo sciopero

 

Dopo il successo dello sciopero, le OO.SS. chiedono la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto di settore

A seguito dello sciopero avvenuto il 31 marzo 2025, le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil chiedono la riapertura del tavolo negoziale per giungere, a due anni e mezzo dalla scadenza del contratto di settore, ad un rinnovo che possa soddisfare gli oltre 150.000 lavoratori e lavoratrici del comparto.
Pertanto, le stesse chiederanno, al tavolo ministeriale previsto per il 24 aprile 2025, provvedimenti urgenti a tutela del lavoro (come ad esempio il rifinanziamento dei contratti di espansione per favorire il ricambio generazionale ed il remix delle competenze professionali, il finanziamento del Fondo di solidarietà di settore per gestire la transizione e le ristrutturazioni, il riconoscimento del contratto delle TLC come argine a quelli in dumping sottoscritti da associazioni che non rappresentano il settore e riportano il mondo dei CRM indietro nel tempo). Inoltre, provvederanno ad incalzare il Governo sulle politiche industriali per il settore. 
Tanto premesso, le Organizzazioni sindacali sono pronte a continuare la mobilitazione fino all’ottenimento di un rinnovo capace di rimettere le retribuzioni dei lavoratori in linea con il costo della vita e con l’importanza che questo settore ha per lo sviluppo tecnologico del Paese.

 

Ebinter Vicenza: al via il progetto sulle buone pratiche nel settore terziario

 

Il progetto ha lo scopo di implementare pratiche di sostenibilità, suggerendo nuovi modelli e strutture

L’Ente bilaterale del terziario di Vicenza ha avviato un progetto per diffondere la sostenibilità nel settore. L’iniziativa è promossa dall’Ente e realizzata dal Dipartimento di Management dell’Università di Verona, coinvolto nell’ambito del progetto “Esg.Ter”, finanziato dall’Ebt con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.
Il progetto ha lo scopo di incentivare un’implementazione consapevole delle diverse pratiche Esg nelle aziende del terziario e diffondere buone pratiche, mediante una serie di interventi di formazione di imprenditori e lavoratori. Nella fattispecie, gli interventi saranno mirati ad aiutare le aziende a valutare il loro livello di implementazione delle pratiche di sostenibilità, suggerire modelli e strumenti per attuare, misurare e rendicontare la sostenibilità delle attività tipiche di ogni impresa. 

 

Ebac: contributo per ristrutturazione laboratorio artigiano

 

Sostegno alle imprese artigiane con la previsione di un contributo dedicato alla ristrutturazione dei laboratori

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania offre alle imprese artigiane un contributo volto alla copertura del 20% delle spese sostenute, per la ristrutturazione dei laboratori, fino ad un massimo di 3.000,00 euro. 
Saranno ammesse le spese di progettazione, le opere edili e gli interventi sugli impianti. 
Al fine di ottenere il contributo, gli interessati dovranno allegare alla richiesta i seguenti documenti:
– documentazione attestante le spese sostenute;
– ricevute di pagamento/bonifici;
– contratto stipulato tra impresa artigiana e ditta edile attestante i lavori di ristrutturazione;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.