Modifiche al codice dei contratti pubblici: equo compenso e tutele lavoristiche

 

Il Governo ha approvato in via preliminare un decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 36/2023 (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato n. 101).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in via preliminare, tra l’altro, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici ( D.Lgs. n. 36/2023).

Tra gli aspetti principali del provvedimento che mira a razionalizzare e semplificare la disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, risolvendo alcune criticità emerse in sede applicativa, ci sono alcuni aspetti riguardanti direttamente il lavoro: l’Equo compenso e le Tutele lavoristiche.

Equo compenso

Nel decreto legislativo in commento, vengono chiariti i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (Legge n. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi. In tale ottica, si introducono specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.

Inoltre, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di questi contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: in relazione al 65% dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso), per il restante 35% dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

All’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

Tutele lavoristiche

Allo scopo di orientare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da individuare nel bando, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti, viene introdotto un nuovo allegato, ai sensi del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

 

Fondo Fasie: per i lavoratori del settore vetro e lampade nuovo regolamento da gennaio 2025

 

Entro il 1° dicembre 2024 deve essere effettuata l’iscrizione al fondo e l’estensione della copertura sanitaria

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa energia ha reso noto, per le lavoratrici ed i lavoratori del settore vetro e lampade, l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025 sia del nuovo regolamento del fondo sia del nuovo piano sanitario. Sulla base di quanto inserito all’interno del regolamento i dipendenti del settore possono iscriversi all’opzione sanitaria standard, extra o plus. Qualora l’opzione sanitaria lo preveda, è possibile estendere la copertura sanitaria ad un convivente e in questo caso sarà obbligatorio presentare lo stato di famiglia. Per la quota di iscrizione, in caso di figli inabili al lavoro in maniera permanente, dove non è necessaria la convivenza anagrafica, il contributo verrà versato, come convivente, dal 26° anno di età. I prosecutori volontari possono iscriversi al fondo Fasie scegliendo tra le varie proposte sanitarie. Per diventare prosecutori volontari sarà necessario essere iscritti da almeno 60 mesi al fondo. 
Sempre a partire dal 1° gennaio 2025 le lavoratrici ed i lavoratori possono decidere di iscrivere i loro familiari al fondo. A partire dal 15 febbraio 2025 viene messo a disposizione il pacchetto prevenzione. È possibile richiedere un rimborso per ogni tipologia di lente a contatto. È possibile, inoltre, chiedere il rimborso di un’ulteriore quota pari a 40,00 euro in aggiunta a quella prevista dal piano sanitario del fondo, in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per un massimo 90,00 euro nel biennio. 
La quota di opzione sanitaria standard è pari a 189,00 euro; l’extra è di 339,00 euro e la plus di 890,00 euro. Per i familiari l’importo da versare è di 228,00 euro e per i conviventi di 444,00 euro. Per i prosecutori volontari e familiari/conviventi la quota per l’opzione sanitaria base è di 260,00 euro; standard di 620,00 euro; extra 930,00 euro e plus 1.430,00 euro. Per i familiari/conviventi la quota è di 550,00 euro. Quest’ultima quota deve essere versata solo nel caso in cui il prosecutore volontario decida di iscriversi alle opzioni standard ed extra. 
L’iscrizione al fondo deve essere effettuata entro il 1° dicembre 2024; e alla medesima scadenza deve essere effettuata anche quella per l’estensione della copertura sanitaria. 

 

CCNL Autostrade: sottoscritto l’accordo sul Premio Esazione Pedaggi

 

A decorrere dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il nuovo regime retributivo 

Lo scorso 8 ottobre è stato sottoscritto il Verbale di Accordo tra Società Autostrade per l’Italia e le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Vl sull’istituto retributivo del “Premio Esazione Pedaggi“, istituito dal CCNL e disciplinato a livello normativo da ogni singola azienda. 
Le Parti hanno stabilito che per il personale assunto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019 e fino al 27 settembre 2022 e per tutto il personale già dipendente a tempo indeterminato l’importo è calcolato sulla media degli importi lordi mensili effettivamente percepiti a decorrere dalla data di assunzione/trasferimento in Esazione, con l’esclusione dell’anno 2020 in quanto poco rappresentativo a causa dei flussi ridotti del traffico per via del Covid.
Per il personale assunto a tempo indeterminato in data antecedente al 27 settembre 2022 le Parti hanno precisato che:
– ai fini del calcolo dell’importo, devono essere scorporati i mesi di mancata prestazione dovuti ad eventi di malattia, ricovero ospedaliero, infortunio, aspettativa non retribuita, congedo straordinario retribuito ex legge 104/90;
– il PEP non è erogato nei mesi in cui non è effettuata almeno una giornata di effettiva presenza in servizio.
Il nuovo regime retributivo è calcolato dal 1° gennaio 2025.

 

 

Indennità di malattia per i lavoratori marittimi: arrivano ulteriori chiarimenti applicativi

 

Fornite ai datori di lavoro le istruzioni per la corretta trasmissione dei flussi Uniemens (INPS, messaggio 18 ottobre 2024, n. 3456).

Dopo la circolare n. 55/2024, il messaggio n. 2022/2024 e il messaggio n. 2829/2024, l’INPS è tornata a fornire chiarimenti per quel che riguarda gli adempimenti datoriali in materia di Indennità di malattia per i lavoratori marittimi.

L’Istituto ribadisce, a tale proposito, che concorrono alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla “retribuzione teorica” sono, invece, da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l’evento di malattia.

In merito alla valorizzazione dell’elemento imponibile, con il messaggio n. 2829/2024, è stato chiarito che, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative (articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997), l’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento è effettuata in applicazione del principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese.

Costituiscono eccezione a tale principio le voci tassativamente previste dall’articolo 6, comma 9 del citato decreto legislativo n. 314/1997, ossia le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione, per le quali, trovando invece applicazione il principio di cassa, la relativa esposizione è legislativamente consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.

In termini applicativi, con riferimento alle indennità sostitutive delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi non fruiti e alla loro corretta gestione nel flusso Uniemens, l’INPS segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che rientrano tra le voci variabili della retribuzione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993.

Di conseguenza, fatta salva nell’ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione, tali indennità sostitutive possono essere assoggettate a contribuzione nel mese successivo a quello cui si riferiscono. 

Pertanto, in caso di avvenuta monetizzazione per mancata fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi, le relative indennità sostitutive non rientrano tra gli elementi utili alla determinazione della “retribuzione teorica”.

Qualora la monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi intervenga nel mese di dicembre, i datori di lavoro potranno, quindi, tenerne conto nella denuncia dei contributi di pertinenza del mese di gennaio. Al fine di garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno “X” e quella soggetta a contribuzione, i datori di lavoro sono tenuti a utilizzare la variabile retributiva “AUMIMP” nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno “X” +1.

Nel caso in cui, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva le ferie, i permessi o i riposi compensativi vengano effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso l’uso delle variabili FERIE e ROL oppure operando con i flussi regolarizzativi (DM/vig). Nel caso di lavoratori marittimi il cui rapporto di lavoro cessa con lo sbarco (anche per malattia) è prassi diffusa che le ferie, i permessi e i riposi compensativi non fruiti vengano monetizzati; conseguentemente, in questi casi l’obbligo contributivo deve essere assolto con la denuncia Uniemens riferita al mese dello sbarco.

In questa ipotesi, l’assoggettamento a contribuzione deve avvenire nel mese di corresponsione e, quindi, non sono necessari ulteriori adempimenti con riferimento all’imponibile dei mesi precedenti. Tali importi non devono essere valorizzati nella “retribuzione teorica”.

 

Ebinter Bari: rinnovato il contributo per il buono libri 2024-2025

 

Prevista l’erogazione di 150,00 euro per i figli dei lavoratori iscritti all’Ente

L’Ente bilaterale del terziario Bari ha rinnovato il bando per il sostegno alle spese scolastiche per il 2024-2025 per i figli dei dipendenti iscritti all’Ente. La misura prevede un contributo forfettario pari a 150,00 euro per ciascun figlio iscritto alla scuola secondaria di 1° o 2° grado. Il bando prevede, oltre al contributo libri, tutta una serie di altre iniziative che puntano a migliorare il benessere dei lavoratori, con l’accesso ad opportunità di formazione e sostegno economico. L’iniziativa resterà attiva fino al 31 dicembre 2024 e consente ai lavoratori dipendenti di aziende iscritte all’Ente da almeno 3 mesi ed in regola con i versamenti contributivi di inoltrare la domanda tramite il portale dell’Ente. Il contributo verrà erogato sulla sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento fondi. 
Inoltre, l’Ebinter continuerà a promuovere il welfare territoriale tramite corsi di formazione gratuiti per i lavoratori, offrendo anche servizi tra i quali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e il sostegno al reddito.