CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): con il rinnovo previsto un aumento medio di 175,00 euro

 

L’aumento salariale è diviso in due tranches: 100,00 euro da aprile 2025 e 75,00 euro da marzo 2027

Nella giornata di ieri Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Confapi Aniem hanno rinnovato la parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla piccola e media industria dell’edilizia. Il contratto che interessa circa 80.000 addetti del settore delle costruzioni avrà decorrenza dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2028.
L’aumento stabilito è di 175,00 euro al 1° livello, diviso in due tranches:
100,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2025;
75,00 euro dal 1° marzo 2027. 
A seguito della sottoscrizione della parte economica le Parti Sociali si sono impegnate a concludere entro il 30 aprile i nodi rimasti sulla sorveglianza sanitaria, premialità, denuncia unica edile, trasferta nazionale e Fondapi. Entro il prossimo 30 giugno è invece prevista la commissione classificazione e coordinamento delle norme contrattuali. 
Per le OO.SS. l’intesa raggiunta conferma il valore importante delle relazioni industriali del settore ed assicura un aumento salariale significativo agli addetti del settore, che consente il recupero del potere di acquisto.

 

 

CIPL Edilizia Industria Ferrara: definiti i valori dell’EVR 2025

 



Le Parti hanno stabilito gli importi dopo la verifica degli indicatori medi relativi agli anni edili 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024


Il 13 marzo 2025 è stato siglato il verbale di accordo da Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni di Ferrara, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, Agci Emilia Romagna e Feneal-Uil di Ferrara, Filca-Cisl di Ferrara, Fillea-Cgil di Ferrara che ha stabilito gli importi dell’EVR per l’anno 2025. 
Le Parti hanno, innanzitutto, verificato gli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione la cui erogazione, se dovuta, è prevista ne mesi da aprile a dicembre 2025 compresi.
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’E.V.R. territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori.
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo a periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.






































Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

 Nel caso di aziende, invece, la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.






































Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17.91 0,10

L’accordo prevede, infine, che le le aziende dovranno inviare, entro il 19 aprile, una comunicazione alle RSA/RSU sulle risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’E.V.R 

 

Attivo il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”

 

Comunicata la possibilità di presentare online le domande di contributo per l’anno 2025 (INPS, messaggio 25 marzo 2025, n. 1014).

A seguito della recente circolare n. 60/2025, l’INPS ha dato l’annuncio dell’attivazione online del servizio per la presentazione delle domande relative al “Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno 2025 tramite il proprio portale istituzionale. In particolare, le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

Peraltro, l’INPS chiarisce che, tenuto conto che la citata circolare è stata pubblicata il 20 marzo 2025, in sede di prima applicazione, per il solo 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati al paragrafo 6 della circolare n. 60/2025, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga contenente le seguenti informazioni: denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

 

 

CCNL Bancari: firmato l’accordo sulle libertà sindacali

 

L’accordo prevede l’aumento delle ore di permesso per gli iscritti alle organizzazione sindacali

Lo scorso 21 marzo è stato sottoscritto da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin l’accordo in materia di libertà sindacali, che sostituisce l’accordo del 25 febbraio 2019.
Innanzitutto, viene confermata la centralità delle relazioni sindacali ed un’efficace rappresentanza dei lavoratori e lavoratrice anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e prevede, innanzitutto, un aumento del monte ore dei permessi a 7 ore e 30 minuti per ciascun iscritto delle organizzazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori/lavoratrici.
E’, inoltre, prevista l’istituzione della nuova figura del Rappresentante Sindacale Territoriale nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, con durata massima di 4 anni. Ai tali rappresentanti sono concessi 8 ore mensili.

 

CCNL Scuola: siglata la sequenza contrattuale sui collaboratori linguistici

 

Previsto un aumento mensile pari a 87,71 euro mensili per 13 mensilità

Il 18 marzo scorso, l’Aran e le OO.SS. di categoria hanno siglato la sequenza contrattuale del CCNL Scuola relativa ai collaboratori esperti linguistici, come indicato all’art. 178, comma 1, lett. d del contratto del 18 gennaio 2024, riguardante il triennio 2019/2021. La decorrenza della sequenza contrattuale parte dal giorno successivo alla stipula.
Per quel che riguarda il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, tabella C2-Università del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementato di 87,71 euro mensili per 13 mensilità, a valere dal 1° gennaio 2022. Pertanto, da quella data lo stipendio annuo lordo del collaboratori linguisti è pari a 17.000,00 euro annui lordi per 12 mensilità per 500 ore effettive annue, a cui si aggiunge la tredicesima. Inoltre, viene precisato che l’incremento sopra indicato assorbe, fino a concorrenza del suo intero importo, il trattamento economico di Ateneo.
Mentre, il trattamento integrativo in godimento viene ridotto, in virtù del riassorbimento indicato in precedenza, nei casi in cui risulti maggiore dell’incremento di 87,71 euro mensili, o azzerato nei casi in cui l’incremento risulti minore o uguale. 
L’assunzione del personale può avvenire anche per un monte ore superiore o inferiore a 500 ore ma, in ogni caso, non inferiore a 250 ore annue.