Il modello per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

 

Approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 novembre 2024, n. 418393).

L’articolo 16-bis del D.L n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Per accedere al contributo i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione viene rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

 

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e
acquacoltura”.

 

La Comunicazione deve essere inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

A seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

È considerata tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata. 

 

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Operazioni straordinarie e passaggio di crediti fiscali: i chiarimenti delle Entrate

 

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata (Agenzia delle entrate, principio di diritto 15 novembre 2024, n. 4).

L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione del nuovo principio di diritto, chiarisce che nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni, scissioni etc., nelle quali sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare, riguardo alla compilazione del modello F24, nella sezione ”CONTRIBUENTE” devono essere indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Il Fisco, infine, evidenzia che la compensazione deve essere eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

 

 

Concordato preventivo biennale: decreto di riapertura dei termini

 

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L’articolo 1 del nuovo D.L. interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

 

L’esercizio di tale facoltà sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati:

  • un minore imponibile;

  • un minore debito d’imposta;

  • un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Inoltre, con l’articolo 2 del nuovo Decreto, viene ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto Bonus Natale“, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità, anche ai genitori soli con figli a carico, apportando modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

 

I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Bonus Natale

 

L’Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l’anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

 

Misure urgenti per riapertura termini di adesione al CPB: approvato decreto legge

 

Il Consiglio dei ministri, riunito il 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 novembre 2024, n. 103).

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale.

 

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

 

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

 

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

 

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

 

Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.Lgs. n. 1/2018, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.