Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta

 


Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363)

Bonus mobilità sostenibile


Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”).
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.


Come presentare l’istanza


L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.


Ammontare del credito d’imposta


Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.


Come si utilizza il credito d’imposta


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

 

Le misure per la cultura nel DL Sostegni-ter

 


L’art. 8 del D.L. n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, ha introdotto misure urgenti di sostegno per il settore della cultura.

Per il settore cultura, il DL Sostegni-ter ha previsto per l’anno 2022:


– l’incremento dei fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il DL Cura Italia (art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv.o, con modif., dalla L. n. 27/2020);


– l’incremento del fondo istituito con il DL Rilancio (art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre;


– per le imprese circensi e di spettacolo viaggiante, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).


 

Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022

 


In materia di bonus edilizi, forniti i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Agenzia delle entrate – Comunicato 28 gennaio 2022).

Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Con delle Faq, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.


 

Dichiarazione Redditi 2022: proroga dei termini per l’utilizzo dei dati sanitari

 


Prorogati i termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria. Viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825)

Con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi:


– ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente;


– l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:


a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;


b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID.

 

Disciplina antielusiva ACE esclusa per joint venture paritetica extragruppo

 


Nell’ambito dell’agevolazione ACE, la specifica disciplina antielusiva si applica alle sole operazioni intercorse all’interno del medesimo gruppo per le quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le operazioni siano effettuate tra soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, la disciplina antielusiva non si applica, mancando il rapporto di controllo rilevante. (Risposta 25 gennaio 2022, n. 1)

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta applicazione della disciplina ACE, e in particolare delle norme antielusive in caso di operazioni riguardanti una società controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cd. controllo congiunto).
In altri termini, se ai fini ACE, una società che sia oggetto di controllo congiunto (joint-venture) possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società in questione.


L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disciplina ACE – Aiuto alla crescita economica – (art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, da operare mediante una deduzione dal reddito complessivo netto, commisurata, in estrema sintesi, agli incrementi del capitale proprio. Lo scopo dell’agevolazione è di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Al fine di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo, la disciplina prevede disposizioni antielusive.
In particolare, la norma contenuta nelle disposizioni attuative (art. 10, D.M. 3 agosto 2017), contempla l’irrilevanza, ai fini del computo della cd. base ACE, dei trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo. Nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo riferimento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.
Riguardo all’ipotesi di controllo congiunto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso non rileva laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Ciò posto, nel caso di soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, ai fini dell’agevolazione ACE, le operazioni “sorvegliate” effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.