CFP perequativo: per la determinazione occhio alla dichiarazione dei redditi

 


Ai fini della richiesta del contributo a fondo perequativo previsto dal DL Sostegni-bis, per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione (Agenzia Entrate – risposta 20 aprile 2022, n. 199).

L’art. 1, co. 16-27, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 ha riconosciuto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale contributo a differenza degli altri contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.
Pertanto, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, il calcolo del contributo perequativo è semplificato. Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, n. 227357, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, sono stati individuati nell’allegato A al menzionato provvedimento. Pertanto, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio (o del risultato economico d’esercizio) assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 settembre 2021, n. 227357.


 

Regime forfetario: attività svolta precedentemente in un Paese Estero

 


Per poter applicare l’aliquota ridotta al reddito imponibile occorre il requisito di “novità”, requisito che risulta essere escluso qualora il professionista intenda proseguire la medesima attività svolta nel Paese Estero e rivolgerla agli stessi clienti. (Agenzia delle entrate – Risposta 20 aprile 2022, n. 197)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, legge n. 190 del 2014). Riferisce, in particolare, di essere residente da più di tre anni nel Paese Estero, dove svolge attività professionale mediante utilizzo di partita iva estera, e di voler trasferire la propria residenza in Italia, per ivi continuare l’esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri (con contestuale chiusura della posizione Iva all’estero), optando per il regime forfetario.
Al riguardo, rappresenta il dubbio circa la possibilità di fruire o meno dell’aliquota ridotta (5 per cento) prevista per le nuove attività produttive, evidenziando che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni univoche sul punto.
L’istante, pur sottolineando che l’attività che lo stesso intende svolgere in Italia sarà la medesima attività svolta nel Paese Estero e sarà rivolta agli stessi clienti, ritiene che ciò non pregiudicherà la sussistenza dei requisiti per fruire dell’aliquota ridotta al 5 per cento, prevista dal comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Tale disposizione, infatti, farebbe implicito riferimento al requisito di novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita iva italiana, ipotesi nella quale non rientra l’istante, che quindi dovrebbe poter aprire la partita iva in Italia nel 2022 ed applicare il regime forfetario con aliquota ridotta al 5 per cento sino al quinto anno di attività (2026).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, seppur possa fruire del regime forfetario (sussistendone tutti gli altri requisiti), l’istante dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, senza poter applicare l’aliquota ridotta di cui al successivo comma 65, in quanto il predetto requisito di “novità” risulta essere escluso per espressa dichiarazione dell’istante, il quale afferma che intende proseguire la « medesima attività svolta nel Paese Estero» e che la stessa «sarà rivolta agli stessi clienti».

 

Bonus pubblicità: approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi

 


Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (DPCM 07 aprile 2022 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria)

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2021 con l’indicazione dei singoli importi potenzialmente fruibili, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.
La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo potenzialmente fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi.
Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste) – il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.
Qualora l’Agenzia delle entrate, nell’ambito degli adempimenti, accerti l’impossibilità di registrazione del credito d’imposta per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, provvede a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio concesso.


 

Rinuncia al TFM: la tassazione è legittima

 

 



Il trattamento di fine mandato rinunciato dal socio amministratore è soggetto a tassazione in quanto da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall’altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale (Corte di Cassazione – ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223).

Secondo i giudici della Corte, in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 88 del Tuir che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 della ritenuta fiscale cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, la rinuncia del credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto non può essere equiparato alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. La rinuncia quindi presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato.


La Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. Ne deriva che la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato. Pertanto ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta.


Nello stesso senso, con riferimento alle rinuncia effettuata dal socio amministratore al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria.


 

Convenzioni formative per la “qualifica professionale “ai fini AEO

 


Forniti chiarimenti sulla convenzione relativa all’organizzazione dei corsi ai fini dell’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale “ai fini AEO (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 19 aprile 2022).

Per chiedere l’accreditamento ai fini doganali di corsi formativi utili anche all’ottenimento della cosiddetta “qualifica professionale ai fini AEO”, prevista ai sensi dell’articolo 39, lettera d) del Regolamento UE n. 952/2013, i soggetti titolati dovranno procedere sulla base dello schema di Convenzione appositamente previsto, disponibile alla sezione del sito ADM (link: Home -> L’attività -> Dogane -> Operatore Economico Autorizzato –> AEO -> Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO –> Convenzioni formative).
Per la dovuta uniformità amministrativa, l’Agenzia in materia rinvia:


– alla Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, che regola l’iter relativo all’accreditamento preventivo dell’attività di formazione presentata dai soggetti erogatori;
– allo schema di Convenzione per la disciplina delle docenze prestate dal personale ADM ai corsi precedentemente accreditati e per regolamentare gli aspetti amministrativi connessi a tali docenze;
– all’elenco aggiornato dei corsi formativi accreditati pubblicati nella specifica sezione del sito di ADM.