ILCCI: il modello di dichiarazione in Gazzetta Ufficiale

 


Pubblicato nella G.U. n. 98 del 28 aprile 2022, il modello di dichiarazione ai fini dell’imposta sul consumo di Campione d’Italia per i periodi di imposta 2021 e seguenti (Ministero Economia e Finanze – decreto 12 aprile 2022).

Il modello di dichiarazione dell’imposta locale sul consumo a Campione d’Italia (ILCCI) deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2021, ed è composto da:
– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
– i quadri A e Z.


Il modello dichiarativo è disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it, ed altresì autorizzato l’utilizzo del modello prelevato da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello approvato dal Ministero e rechi l’indicazione del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.


La dichiarazione può essere presentata:


– in formato cartaceo direttamente all’Ufficio tributi del Comune di Campione d’Italia (tale modalità è prevista anche per i contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale);


– a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione ILCCI” e l’anno d’imposta di riferimento, indirizzata all’Ufficio tributi del Comune di Campione d’Italia;


– mediante posta elettronica certificata al Comune di Campione d’Italia;


– in modalità telematica, dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero delle finanze, presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).


 

30 aprile 2022: scadenza rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio

 


Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. (Agenzia delle entrate riscossione – Comunicato 28 aprile 2022)

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Si ricorda che il decreto “Sostegni-ter” ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

 

Isa, definiti i criteri per l’accesso al regime premiale 2021

 


L’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021, confermando gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali e che il giudizio di affidabilità può essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta in corso e quello precedente (Agenzia Entrate – provvedimento 27 aprile 2021, n. 143350).

L’art. 9-bis, co. 11, D.L. n. 50/2017, conv., con modif., dalla L. n. 96/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA.
In particolare, è previsto:
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
– l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. n. 724/1994);
– l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/1973) con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
– l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.


Al riguardo va tenuto in considerazione che i primi due benefici di esonero, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Pertanto, con il nuovo provvedimento del 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate disciplina, per il periodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.


Con riferimento alla prima tipologia di beneficio, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
– 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2022;
– 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2021.


L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
I suddetti benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.


Per quanto concerne il secondo beneficio, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.


L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
Tali benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.


Riguardo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, tale beneficio è riconosciuto per il periodo d’imposta 2021:
– ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2021;
– ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.


Per quanto concerne l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, il beneficio è riconosciuto per il periodo d’imposta 2021:
– ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021;
– ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.


Riguardo all’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è stabilito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.


In relazione all’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, il beneficio è riconosciuto ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.


I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
– applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
– il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.


L’individuazione delle suddette soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità.

 

Aiuti di Stato a imprese durante l’emergenza Covid-19: le regole e l’autodichiarazione

 


È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia (Agenzia delle entrate – Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438).

Con il citato provvedimento n. 143438/2022, in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del “Decreto Sostegni”). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
– il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
– il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
– il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.
Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione.
In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.


 

 

Regime speciale per lavoratori impatriati

 


I chiarimenti del Fisco sul rientro in Italia di un medico con attività svolta in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa occasionale non dipendente in USA (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 223)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l’ Istante dichiara di aver trasferito la propria residenza negli Stati Uniti nel 2012, con relativa iscrizione all’AIRE, e che in tale Paese ha mantenuto ininterrottamente la stessa sino ad oggi. Il Contribuente evidenzia, inoltre, che:
– svolge la professione di medico psichiatra, con relativa specializzazione conseguita negli Stati Uniti nel 2015;
– svolge la propria attività lavorativa (medico psichiatra) presso una clinica psichiatrica, sul territorio americano, come lavoratore dipendente;
– svolge una seconda attività lavorativa (medico psichiatra) presso una struttura, sul territorio americano, come lavoratore occasionale non dipendente;
– intende far ritorno in Italia stabilmente con svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano a decorrere dall’anno d’imposta 2022.
Il Contribuente rappresenta che presenterà le proprie dimissioni nei confronti dell’attuale datore di lavoro nel mese di maggio 2022 e che dalla stessa data intende non accettare più le richieste di lavoro occasionale da non dipendente e iniziare dal 1° giugno 2022 una nuova attività lavorativa, consistente nella telepsichiatria, con un nuovo datore di lavoro. Nonostante il nuovo datore di lavoro (clinica di telepsichiatria) sia statunitense, con relativi pazienti negli Stati Uniti, per accordo tra le parti, tale attività potrà essere svolta in modalità smart working sul territorio italiano, con conseguente trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Ciò posto, in relazione alla fattispecie prospettata, al fine di fruire del regime degli impatriati previsto dall’articolo 16 d.lgs.147 del 2015 e successive modifiche, l’Istante chiede:
1) se ” la semplice volontà e non l’obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano”, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l’inizio della nuova attività lavorativa;
2) se, il regime degli impatriati possa essere mantenuto, qualora negli anni successivi al 2022, al fine di non perdere il proprio status di medico ospedaliero americano, dovesse svolgere delle prestazioni occasionali, inferiori a 15 giorni per anno d’imposta, sul territorio americano nei confronti del vecchio datore di lavoro e se, in tal caso, l’eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente;
3) se, in relazione al reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e al reddito da lavoro occasione prodotto all’estero possa essere riconosciuto un credito ‘imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli USA;
4) se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro.
Per il Fisco, dagli elementi forniti dall’ Istante, emerge che il rientro in Italia è motivato esclusivamente dall’accettazione di un nuovo lavoro che preveda l’esecuzione della prestazione lavorativa in Italia, svolta in modalità smart working. Tale circostanza risulta indicativa della sussistenza di un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
Il Fisco chiarisce che in linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato, quale è quello derivante all’Istante dall’esecuzione in territorio americano di prestazioni occasionali di lavoro non dipendente.
Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dall’ Istante sarà soggetto a tassazione esclusiva in tale Paese. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Il reddito che il Contribuente ritrae dal lavoro occasionale non dipendente svolto in territorio americano, nel presupposto che sia svolto senza una base fissa, sarà soggetto a tassazione esclusiva in Italia, suo Paese di residenza. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Infine, per il Fisco non si ravvedono elementi preclusivi alla fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui durante il periodo agevolabile il Contribuente cambi datore di lavoro.
In relazione alla fattispecie prospettata, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal beneficio in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, si ritiene che l’ Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.