IVA: acquisto di immobile accatastato ad uso di civile abitazione

 


La Suprema Corte si pronucia, ai fini Iva, sull’acquisto di immobile accatastato ad uso di civile abitazione con effettivo utilizzo come studio legale (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI civ. – Ordinanza 28 aprile 2022, n. 13259)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2014, recuperava a tassazione l’IVA pagata per l’acquisto di una quota di una un’unità immobiliare di civile abitazione che l’amministrazione finanziaria sosteneva essere stata indebitamente detratta in violazione dell’art. 19 bis, comma 1, lett. i) del d.P.R. n. 633 del 1972, ed infliggeva le sanzioni anche relative al mancato perfezionamento del ravvedimento operoso posto in essere dal contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’immobile acquistato in comproprietà dal contribuente, ancorché di fatto utilizzato come ufficio (studio legale) e, quindi, in categoria A/10, era però iscritto in catasto con categoria A/2 (civile abitazione) sicché l’IVA era indetraibile per espressa previsione della citata disposizione.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo sostenendo che il dato formale dell’accatastamento in categoria A/2 (civile abitazione) dell’immobile acquistato e che la stessa amministrazione finanziaria non contestava essere adibito esclusivamente a studio professionale, ricompreso come tale in categoria A/10, non preclude la detraibilità dell’IVA sull’acquisto trattandosi di bene strumentale alla predetta attività.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

 

Bonus locazioni: chiarimenti sui limiti alla fruizione

 


Fortini chiarimenti sui limiti alla fruizione del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Agenzia delle entrate – Risposta 29 aprile 2022, n. 237).

Nel caso di specie, la società istante S.r.l., fa parte del gruppo ha come oggetto principale della propria attività la vendita al minuto di capi di abbigliamento e relativi accessori.
L’attività viene principalmente svolta all’interno di negozi dislocati in tutta Italia, detenuti dalla società istante in forza di contratti di locazione e affitto d’azienda, in ossequio alle cui previsioni la predetta società corrisponde i canoni contrattualmente pattuiti.
A causa della situazione di emergenza sanitaria correlata all’epidemia di Covid- 19, l’attività esercita da la S.r.l. ha subito un radicale crollo dei ricavi, fino all’azzeramento degli stessi nei periodi di totale chiusura degli esercizi commerciali, ma in generale comunque rivelatosi consistente anche nei periodi in cui i singoli negozi sono potuti rimanere aperti.
Nonostante l’azzeramento (nei periodi di chiusura totale) o la radicale riduzione dei ricavi, la società istante ha continuato a pagare (in alcuni casi avendo solo beneficiato di “posticipazioni” delle scadenze di pagamento e/o di altre dilazioni) i canoni di locazione dovuti per l’occupazione dei singoli negozi in cui svolge la propria attività, così registrando, come altri operatori economici, uscite di cassa costanti, non correlate alle entrate normalmente realizzate.
La società istante chiede di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 e degli articoli 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 con esclusivo riferimento all’individuazione del limite massimo previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, alla luce di quanto chiarito con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 ottobre 2021.
In particolare, la società istante chiede:


a) che venga confermato che il limite massimo complessivo degli Aiuti di Stato a cui essa deve fare riferimento per la determinazione dell’entità fruibile del credito d’imposta di cui agli articoli 28 del decreto legge n. 34 del 2020, 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è il limite vigente alla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui il credito stesso viene indicato, considerato che Alfa S.r.l. non lo ha utilizzato in compensazione né lo ha ceduto;
b) di chiarire come debba essere interpretato l’ultimo intervento di modifica del Quadro temporaneo, laddove dispone che “(…) in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa”. Al riguardo, infatti, la società istante ritiene che la formulazione letterale della norma di modifica e, in particolare, l’utilizzo dell’espressione ” in qualsiasi momento” debba interpretarsi quale completo superamento dei limiti precedenti individuati, con l’effetto di generalizzare il massimale a 2,3 milioni di euro, a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito è stato esposto o di utilizzo in compensazione del credito stesso.

Con riferimento al caso di specie, ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la ” data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la ” data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la ” data di approvazione della compensazione”, il credito d’imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d’azienda soggiace:
– al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Nel caso rappresentato, la società istante ha esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020 (Redditi SC 2020) un credito di imposta (non utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi), determinato con esclusivo riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai mesi di …, … e … dell’anno 2020, effettivamente pagati entro la data di chiusura dell’esercizio.
La predetta dichiarazione è stata presentata in data 2 novembre 2021.
Nel presupposto della correttezza dei predetti dati (condizione non oggetto di verifica in questa sede) ne deriva che l’aiuto di cui si discute può considerarsi concesso dopo la data del 27 gennaio 2021 (ed entro la data del 30 giugno 2022) allorché il contribuente, come sembra emergere dall’istanza di interpello, faccia riferimento alla data di presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa) – con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite di 1.800.000 euro.
La società istante potrà fruire anche del credito d’imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d’azienda dovuti per i mesi di …, … e … 2020, effettivamente pagati dopo il 30 novembre 2020, purché sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, l’aiuto possa considerarsi concesso entro il 30 giugno 2022.


In tal caso, ai fini della verifica del predetto limite massimo di 1.800.000 euro, bisognerà tenere conto della fruizione del credito d’imposta maturato precedentemente e di altri eventuali aiuti soggetti alle previsioni della sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.


Come riportato anche dalla società istante, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ” Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ è stata, da ultimo, modificata dalla Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 novembre 2021.
A seguito della predetta modifica (“Sesta modifica”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. ” Aiuti di importo limitato” prevede ora che, ” in qualsiasi momento “, l’importo complessivo dell’aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro.
L’aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 e, come viene precisato in un’apposita nota della Comunicazione in esame, ” se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022″.
Tuttavia, come riportato in precedenza, con riferimento agli aiuti oggetto della presente istanza di interpello, la decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 ha soltanto autorizzato l’estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 per l’individuazione della data di concessione.Sono rimasti, invece, inalterati i massimali, motivo per cui gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti fino al limite complessivo di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.


 

 

PNRR: novità per pagamenti e fattura elettronica

 


Pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità, l’art. 18 prevede disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici.

Le nuove disposizioni previste dal nuovo DL PNRR anticipano al 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, la decorrenza del regime sanzionatorio previsto nei confronti degli esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, nonché professionali, che rifiutano il pagamento con carta di qualsiasi importo. Per tali soggetti quindi, dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o credito è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.


Inoltre, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la fatturazione elettronica viene estesa anche per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. 111/2011, che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014, e nei confronti delle associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1, 2, L. n. 398/1991, in precedenza esonerati.
L’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni previsti in caso di mancata fatturazione (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997), non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


 

Credito d’imposta ricerca, innovazione e design

 


I chiarimenti del Fisco per la fruizione del credito d’imposta in presenza di due esercizi fiscali (Agenzia delle entrate – Risposta 29 aprile 2022, n. 236)


 


Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria una S.r.l. svolge attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo dell’intelligenza artificiale ed è controllata, a partire dal 5 maggio 2020, da una S.p.A..
Al fine di uniformare il proprio esercizio fiscale con quello della controllante, la S.r.l. ne ha modificato la data di chiusura al 30 aprile.
Pertanto, nel corso dell’anno solare 2020, saranno presenti due esercizi fiscali, uno con inizio 1° gennaio 2020 e termine 30 aprile 2020 e l’altro con inizio 1° maggio 2020 e termine 30 aprile 2021. La S.r.l., a fronte della modifica dell’esercizio sociale, chiede quale periodo temporale debba considerare per il calcolo del credito d’imposta ricerca, innovazione e design.
Il Fisco chiarisce che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta (art. 1, commi 198 a 206, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo il cui periodo di operatività è cessato anticipatamente il 31 dicembre 2019.
Con riferimento al caso prospettato dalla S.r.l., considerato che ” il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019″ ha una durata di quattro mesi (1° gennaio 2020 – 31 aprile 2020), la S.r.l. potrà beneficiare dell’agevolazione anche nel successivo periodo di imposta 1° maggio 2020 – 30 aprile 2021 avendo riguardo però ai soli investimenti effettuati nei primi otto mesi (1° maggio 2020 – dicembre 2020).
Anche in tal caso, il limite massimo delle spese ammissibili dovrà essere ragguagliato alla durata effettiva del periodo agevolato.

 

IVA su servizio di mensa aziendale e sostitutivo a mezzo dei buoni pasto

 


Ai fini IVA, forniti chiarimenti sul servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto (Agenzia delle entrate – Risposta 28 aprile 2022, n. 231).

Nel caso di specie la Società chiede chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA relativo al rapporto fra mensa aziendale e lavoratore dipendente, anche alla luce dei principi dettati nella risoluzione 75/E del 1 dicembre 2020, con particolare riferimento al caso in cui il pasto della mensa sia pagato dal lavoratore in parte in contanti ed in parte con i buoni pasto.
Ai fini della soluzione del quesito prospettato, nella risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005, con riferimento al trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA dei servizi sostitutivi di mense aziendali, è stato precisato che “Nel quadro della disciplina del reddito di lavoro dipendente, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l’erogazione agli stessi di somme finalizzate all’acquisto di pasti, è regolata dall’articolo 51 (già 48), comma 2, lett. c), del TUIR, che prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:
a) gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
b) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant);
c) corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.
Prescindendo dalla ipotesi sub c) che non interessa il caso di specie, occorre sottolineare come la collocazione di una fattispecie di somministrazione in una delle due residue categorie – a) o b) – sia di estrema importanza in considerazione del fatto che a ciascuna di esse corrisponde un differente trattamento tributario.”
Inoltre, il legislatore non ha dettato regole particolari in merito alle diverse opzioni disponibili sull’organizzazione dell’erogazione dei pasti ai dipendenti. Come evidenziato dalla circolare del 23 dicembre 1997 n. 326 “si ritiene, pertanto, che il datore di lavoro sia libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell’attività svolta e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente. Ad esempio, può istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora, oppure può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un’indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa”.
Ad ogni modo, a seconda della specifica tipologia di servizio prescelta dal datore di lavoro da erogare ai dipendenti, discende il relativo trattamento fiscale da applicare. Nello specifico, il n. 37) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per le “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”.
L’articolo 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n. 413, ha stabilito che “L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale”.
Con il disposto normativo contenuto nell’articolo 75, comma 3, sopra citato – di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al n. 37 della Tabella A, allegata al DPR n. 633 del 1972 – il legislatore ha inteso, dunque, chiarire l’ambito applicativo dell’aliquota del 4 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, con l’intenzione di estenderlo espressamente anche alle somministrazioni effettuate in dipendenza di contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mense aziendali, sempreché siano commesse da datori di lavoro. Come chiarito con risoluzione n. 35 del 28 marzo 2001, la norma sopra citata consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento a tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali ivi indicati. In particolare, con il documento di prassi sopra citato si è ritenuto che il legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale “mensa aziendale”. La risoluzione n. 202 del 20 giugno 2002, con riferimento ad una questione correlata a quella in disamina – in tema di esonero dall’emissione dello scontrino – ha precisato il significato da attribuire alla locuzione “mense aziendali”, intendendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.
La disciplina del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante l’utilizzo dei buoni pasto è contenuta, invece, nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122.
Nello specifico, l’articolo 3 del citato Decreto prevede testualmente che ” Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare: (…) b) l’attività di mensa aziendale ed interaziendale”. L’articolo 4 del Decreto prevede che “(…) i buoni pasto:
a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; b) consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione (…)”. L’articolo 6, comma 1, del Decreto specifica che ” Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo”.
Dalla disciplina sopra richiamata emerge che il buono pasto (o ticket restaurant) è un documento di legittimazione (con specifiche caratteristiche) che attribuisce al titolare il diritto di ricevere la somministrazione di alimenti e bevande per un importo pari al valore facciale del buono stesso, il cui valore nominale è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Tra gli esercizi legittimati a ricevere i buoni pasto sono ricomprese, tra l’altro, le attività di somministrazioni di alimenti e bevande e le mense aziendali e interaziendali.
In tale caso, l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore. Tale prestazione di servizi consiste nell’impegno ad effettuare la somministrazione (articolo 4 del Decreto) all’atto della presentazione del buono pasto da parte del lavoratore.
Nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e la società che gestisce il servizio di mensa aziendale, che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10 per cento, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972 riguardante le “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande” (cfr. risoluzione 75/E/2020).
Considerato quanto sopra esposto, con riferimento al punto n. 4 lett. a) delle premesse, riferito al caso in cui “il lavoratore dipendente paga l’intero pasto (selezionando uno dei menù offerti dalla mensa aziendale) in denaro contante ovvero con altri mezzi di pagamento equivalenti (moneta elettronica, etc.)”, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972.
Nel caso di specie, infatti:
– ricorre, come presupposto, il contratto di appalto tra la Società Istante che eroga il servizio di mensa ed il soggetto committente (datore di lavoro) e
– sussiste l’obbligo, assunto dall’appaltatore, di fornire la prestazione ai dipendenti del soggetto appaltante.


Laddove “il lavoratore dipendente paga l’intero pasto mediante buoni pasto”, non si realizza l’esigibilità dell’IVA al momento della somministrazione del pasto, poiché, come già anticipato, l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all’aliquota IVA del 10 per cento.
In tale evenienza, l’imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, mentre la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta del 10 per cento in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’IVA indicate nel comma 4 dell’art. 27 del DPR n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 49 del 3 aprile 1996 e risoluzione 75/E/2020).
Va da sé che lo scorporo delle due diverse aliquote (4 per cento o 10 per cento) va fatto sempre facendo riferimento al prezzo convenuto, sicché non è corretto, come prospettato dall’istante, ipotizzare due listini prezzi differenziati sulla base del metodo di pagamento prescelto.


Con riguardo, infine, all’ipotesi secondo cui il lavoratore dipendente paga il pasto ” per parte in contanti e per parte in buoni pasto”, visto quanto già chiarito, ne deriva che:
– sulla quota parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici, per cui si realizza il momento impositivo, l’aliquota IVA da scorporare sarà quella del 4 per cento;
– Sulla restante parte “pagata” mediante il buono pasto, il cui momento impositivo si realizzerà all’atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto – perché, come detto, l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant (ossia l’impegno ad effettuare la somministrazione in favore del lavoratore) – l’aliquota IVA da scorporare sarà quella del 10%.
Posto quanto sopra, relativavamente al caso in cui il pasto della mensa sia pagato dal lavoratore in parte in contanti ed in parte con i buoni pasto (qualora il prezzo del servizio sia superiore al valore del buono pasto), le soluzioni operative prospettate dall’istante si pongono in contrasto con il quadro normativo di riferimento sopra delineato, nonché con i chiarimenti forniti in materia dall’Amministrazione Finanziaria nei vari documenti di prassi.


Con riguardo, infine, agli obblighi documentali nei confronti del lavoratore, i corrispettivi percepiti per la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali – già esentati dagli obblighi di certificazione fiscale, in base all’articolo 2, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 696 del 1996 – sono altresì esonerati, in base a quanto previsto dal DM del 10 maggio 2019, dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché dall’emissione del documento commerciale (cfr l’articolo 2 del dlgs n. 127 del 2015), qualunque sia il mezzo di pagamento. Resta, invece, l’obbligo di emissione della fattura per documentare le somme percepite dalla società emittente i buoni pasto.
Stante l’esenzione dagli obblighi certificativi, anche al fine di determinare l’IVA relativa ai corrispettivi già riscossi che deve partecipare alla liquidazione periodica, è necessario indicare separatamente nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del dPR n. 633 del 1972:
a) le somme effettivamente riscosse, in quanto pagate dal lavoratore in contanti (ovvero con altri mezzi di pagamento elettronici) – la cui imposta, calcolata applicando l’aliquota del 4 per cento, è divenuta esigibile;
b) le somme non ancora riscosse, corrispondenti al valore dei buoni pasto – la cui imposta diverrà esigibile all’atto dell’emissione della fattura con aliquota al 10 per cento.