DL Aiuti: buono di 10mila euro per la patecipazione a fiiere internazionali

 


In sede di conversione del DL Aiuti sono state introdotte disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (art.25-bis, DL n. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022)

Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore.
All’atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
A seguito della ricezione della richiesta, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore, rilascia il buono mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente.
Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All’istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
Le disposizioni in esame si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Accertamento induttivo e inadempienze del professionista incaricato

 


La Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 luglio 2022, n. 22422 ha fornito chiarimenti sulla responsabilità del contribuente in caso di accertamento induttivo per inadempienze del professionista incaricato.

L’art. 39, D.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’amministrazione finanziaria la possibilità, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di ricorrere alla ricostruzione induttiva del reddito avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Successivamente, l’Ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio dalle scritture contabili.


Relativamente al caso di specie, ossia in caso di dichiarazioni dei redditi non presentate per inadempienza del professionista incaricato, tale circostanza non rende legittimo l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di una ricostruzione secondo il metodo induttivo del reddito della società.


In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, che grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non è superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.


Più in generale, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.


Di fatto, come già chiarito dalla Corte, il contribuente non assolve agli obblighi dichiarativi con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.


 

Accertamenti bancari: nessun obbligo di contraddittorio

 


In caso di accertamenti bancari, l’amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo ad invitare il contribuente ad un contraddittorio endoprocedimentale e nel sollecitare ulteriormente il contribuente ad integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari (Corte di Cassazione – ordinanza 15 luglio 2022, n. 22451).

In tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.


Secondo un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente.


 

Fisco: nuove precisazioni sul Superbonus

 


In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022 (Agenzia delle entrate – Risposta 20 luglio 2022, n. 384).

Nel caso di specie, il contribuente ha sottoscritto con una società un contratto preliminare di compravendita di una unità immobiliare al piano terra di un edificio in corso di costruzione e chiede se:
– in caso di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022, possa comunque trovare applicazione l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 ( sisma bonus acquisti), nella misura del 110 per cento, con applicazione dello sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del decreto legge n.34 del 2020;
– nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in forza del predetto contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita pari a euro 100.000 possa fruire sisma bonus acquisti, nella misura del 110 per cento e optare per lo sconto in fattura.
L’Agenzia chiarisce che qualora l’Istante sottoscriva il contratto definitivo di compravendita successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022, non potrà applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110 per cento, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Potrà, invece, applicare la detrazione di cui al citato articolo, 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 con le aliquote ivi previste (75 per cento o 85 per cento, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore), essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.


 

Prodotti energetici: rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti

 


Con riferimento ai prodotti energetici e alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, si fornisco chiarimenti sugli adempimenti per gli esercenti (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 11 luglio 2022, n. 27)

Il Mef, con il decreto 24 giugno 2022, all’art. 1, comma 1, lett. a), opera un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.
A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 restano vigenti le aliquote di accisa specificate ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma 1 per i seguenti prodotti energetici:
– benzina: euro 478,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
 gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Le stesse fanno seguito a quelle previste da ultimo, con disposizione di rango primario, dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/22 per il periodo che va dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022 (si rinvia alla circolare n. 23/2022 del 8 giugno 2022).
In esecuzione ed in conformità ai criteri sanciti dall’art. 1-bis, comma 8, del decreto-legge n. 21/22 che delimitano il campo di applicazione del decreto interministeriale, il D.M. 24 giugno 2022 con riguardo al periodo di vigenza della nuova rideterminazione delle aliquote di accisa reitera:
– all’art. 1, comma 2, per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA), la disapplicazione fino al termine del 2 agosto 2022 della specifica aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA;
– all’art. 1, comma 3, l’obbligo di comunicazione, entro il 9 agosto 2022, delle giacenze degli stessi prodotti rilevate, alla fine della giornata del 2 agosto 2022, nei serbatoi dei depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA nonché degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25. I dati dei quantitativi fisici sono trasmessi dagli esercenti al competente Ufficio delle dogane tramite PEC ovvero per via telematica. Si rinvia alle istruzioni operative emanate con la circolare n. 11/2022.