Contributi o liberalità a favore della ricerca scientifica deducibili dal reddito delle società

 


Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni sulla deducibilità dal reddito. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 07 luglio 2022)

Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante (art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali in apposito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del decreto in oggetto e può essere soggetto a revisione annuale.

 

Rimborsi accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica:nuovo indirizzo applicativo

 


In materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Nota 17 agosto 2022, n. 379481/RU).

A seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina, per quanto qui interessa, un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
Valutata l’opportunità di prestare adesione al predetto orientamento, si evidenzia quindi che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
– il rapporto tributario è in corso;
– il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
– il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.
Al di fuori delle vicende oggetto di vaglio giudiziario, i medesimi effetti conseguenti alla chiusura integrale del rapporto tributario sembrano configurarsi anche nel caso in cui il soggetto obbligato venditore cessi la propria attività di fornitura al consumo nel territorio di uno degli autonomi ambiti territoriali individuati all’art. 2, comma 2, della DD prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.
La conclusione delle forniture di prodotto nel territorio di uno dei distinti ambiti, quantunque possa proseguire l’attività in altro/i ambito/i territoriale/i, comporta di fatto l’impossibilità di recuperare pro quota il credito maturato mediante detrazione delle eccedenze dalle rate successive.
Anche in questa la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dalla dichiarazione di consumo contenente gli elementi per la determinazione del credito d’imposta derivante dalla cessazione delle forniture nell’ambito territoriale interessato.


 

Via libera per la compensazione orizzontale

 


Il contribuente può sempre compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta, prevista dal DL Rilancio, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente preclusa (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2022 n. 435).

L’art. 121 del DL Rilancio (D.L. n. 34/2020) stabilisce che i crediti d’imposta relativi ad interventi edilizi sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.


Il richiamato art. 17 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.


La norma, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.


Detto questo, in relazione al caso di specie, è ammessa la compensazione dei crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi edilizi elencati all’art. 121, D.L. n. 34/2020, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.


 

Staking di criptovalute: chiarimenti dal Fisco

 


I redditi derivanti dall’attività di staking di criptovalute sono soggetti ad imposizione e qualora accreditati nel wallet da una società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta del 26% (Agenzia delle Entrate – risposta 24 agosto 2022, n. 433).

Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto a fronte del vincolo di disponibilità’ delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è applicabile quanto previsto dall’art. 44, co. 1, lett. h), del Tuir.
Tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Si tratta di una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997, al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale.
Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.
Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.
Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c. e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.
Detto questo, le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking sono soggette ad imposizione ai sensi della lett. h) del co. 1 dell’art. 44 del Tuir e, pertanto, se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, co. 5, D.P.R. n. 600/1973.


Conseguentemente, tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.


 

Agevolato l’acquisto di immobili destinati agli occupanti di aree baraccate

 


Fornite le modalità di applicazione del regime agevolato di cui all’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti delle aree baraccate (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2022, n. 434).

L’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 601/1973 (rubricato “Edilizia economica e popolare”), dispone che “gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. n. 865/1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge L’edilizia residenziale oggetto dei programmi pubblici è quella c.d. ” sovvenzionata”, ossia realizzata dai soggetti previsti nella legge n. 865 del 1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la creazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate.
È invece esclusa dall’agevolazione di cui all’art. 32:
– l’edilizia “convenzionata”, ovvero quella diretta a far acquisire la proprietà della casa, per specifiche categorie di persone, attraverso prezzi calmierati in base a convenzioni stipulate con i comuni;
– l’edilizia “agevolata”, finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o dalle Regioni, a condizioni di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a fondo perduto.


In considerazione di quanto premesso, dato anche il tenore del cit. art. 32 che fa riferimento ad “atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale”, devono ritenersi inclusi nel perimetro agevolativo in esame anche gli atti di acquisto, da privati da parte dell’Agenzia, di immobili da destinare ad alloggi finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata.