Credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole: codice tributo 6990

 


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (Agenzia delle entrate – Risoluzione 03 novembre 2022, n. 64/E).

Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari.
Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6990” denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


 

Imprese danneggiate dalla crisi ucraina: dal 10 novembre si possono chiedere i contributi

 


Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina a causa dei mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, all’interruzione di contratti e progetti già in essere ma anche agli effetti che la crisi ha avuto sulle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime. (INVITALIA – Comunicato 03 novembre 2022)

È questo l’obiettivo del Fondo per il sostegno alle imprese italiane danneggiate dalla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina, che mette a disposizione risorse pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, rendendo operativa una misura prevista nel primo decreto legge Aiuti.
In particolare, le PMI non agricole, con sede legale o operativa in Italia, potranno ricevere i contributi a fondo perduto se negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati.
Inoltre nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022 devono:
– aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al 2019
– aver subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020.
La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 solo attraverso il sito di Invitalia, accedendo attraverso identità digitale all’area riservata.

 

Crisi Ucraina: dal 10 novembre sportello aperto

 


Per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina, dal 10 novembre apre lo sportello per chiedere i contributi (INVITALIA – Comunicato 03 novembre 2022).

I contributi a fondo perduto derivanti dalla guerra in Ucraina sono rivolti alle imprese danneggiate economicamente a causa dei mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, dell’interruzione di contratti e progetti già in essere ma anche dalle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime.
È questo l’obiettivo del Fondo per il sostegno alle imprese italiane danneggiate dalla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina, che mette a disposizione risorse pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, rendendo operativa una misura prevista nel primo decreto legge Aiuti.
In particolare, le PMI non agricole, con sede legale o operativa in Italia, potranno ricevere i contributi a fondo perduto se negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati.
Inoltre nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022 devono:


– aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al 2019


– aver subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020.


La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 solo attraverso il sito di Invitalia, accedendo attraverso identità digitale all’area riservata.


 

Art-Bonus: erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali

 


In materia di credito di imposta Art-Bonus, di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali (Agenzia delle entrate – Risposta 02 novembre 2022, n. 542).

Nel caso di specie, un’associazione senza scopo di lucro che contribuisce alla cura delle attività riguardanti la musica da concerto, all’elargizione di assistenza e sussidi ai soci, all’acquisizione e la manutenzione di materiale e strumenti musicali; e all’istruzione ed aiuti ai giovani dotati di talento musicale, ha una convenzione con una Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, è prevista la concessione da parte della Fondazione ai componenti dell’Orchestra dell’autorizzazione a svolgere attività autonoma nell’Associazione, nonché a disporre del predetto Teatro, nonché utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa.
L’Associazione riceve liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno della propria attività, e non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della Fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i., non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
Ciò posto, l’Istante chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell’anno 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del c.d. “Art-Bonus” di cui all’art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, anche se non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS.

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l’accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus.
Pertanto, il Ministero della cultura ritiene che l’Associazione rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus (disposizioni che, tra gli altri, contempla istituzioni concertistico-orchestrali, complessi strumentali, società concertistiche e corali), e che presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall’aver presentato domanda di accesso al FUS.
Sulla base del citato parere del Ministero della cultura, si ritengono ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell’Associazione Istante.


 

Contributo a fondo perduto per la ristorazione: modalità applicative

 


Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro. (Agenzia delle enytrate – provvedimento 2 novembre 2022, n. 406608/2022)

Gli aiuti sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30. Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento. In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione.
Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto. La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando sanzioni e interessi È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni. In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.