CCNL Poste: siglato accordo per la rete corrieri

 

Previste indennità e un compenso di 46,00 euro per la copertura di eventuali assenze dei corrieri

In data 20 marzo 2025, Poste Italiane e le OO.SS. Slp-Cisl, Confsal-Com, Failp-Cisal, Fnc-Ugl Com hanno siglato un accordo per la sperimentazione della nuova rete corriere pacchi. La firma sancisce la fine di un tavolo negoziale avviato il 13 marzo scorso. L’intesa porterà all’attuazione di nuove politiche attive del lavoro per il 2025, trasformazioni dei contratti da part-time a full-time nei settori del recapito e degli stabilimenti, nuove stabilizzazioni e miglioramenti economici. Infatti, sono previste:
– indennità giornaliera pari a 4,00 euro per tutti i lavoratori della rete;
– indennità per spostamento area di competenza (massimo 5 eventi mensili) pari a 4,00 euro aggiuntivi per evento. 
È previsto, inoltre, un compenso pari a 46,00 euro per la copertura di eventuali assenze, da suddividere tra corrieri dell’area di competenza. 
Nell’accordo viene precisato anche che per i titolari di linea ogni corriere avrà una linea assegnata all’interno di un’area di competenza composta da 3-4 linee, al fine evitare un’eccessiva elasticità operativa. 

 

CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): con il rinnovo previsto un aumento medio di 175,00 euro

 

L’aumento salariale è diviso in due tranches: 100,00 euro da aprile 2025 e 75,00 euro da marzo 2027

Nella giornata di ieri Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Confapi Aniem hanno rinnovato la parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla piccola e media industria dell’edilizia. Il contratto che interessa circa 80.000 addetti del settore delle costruzioni avrà decorrenza dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2028.
L’aumento stabilito è di 175,00 euro al 1° livello, diviso in due tranches:
100,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2025;
75,00 euro dal 1° marzo 2027. 
A seguito della sottoscrizione della parte economica le Parti Sociali si sono impegnate a concludere entro il 30 aprile i nodi rimasti sulla sorveglianza sanitaria, premialità, denuncia unica edile, trasferta nazionale e Fondapi. Entro il prossimo 30 giugno è invece prevista la commissione classificazione e coordinamento delle norme contrattuali. 
Per le OO.SS. l’intesa raggiunta conferma il valore importante delle relazioni industriali del settore ed assicura un aumento salariale significativo agli addetti del settore, che consente il recupero del potere di acquisto.

 

 

CCNL Scuola: siglata la sequenza contrattuale sui collaboratori linguistici

 

Previsto un aumento mensile pari a 87,71 euro mensili per 13 mensilità

Il 18 marzo scorso, l’Aran e le OO.SS. di categoria hanno siglato la sequenza contrattuale del CCNL Scuola relativa ai collaboratori esperti linguistici, come indicato all’art. 178, comma 1, lett. d del contratto del 18 gennaio 2024, riguardante il triennio 2019/2021. La decorrenza della sequenza contrattuale parte dal giorno successivo alla stipula.
Per quel che riguarda il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, tabella C2-Università del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementato di 87,71 euro mensili per 13 mensilità, a valere dal 1° gennaio 2022. Pertanto, da quella data lo stipendio annuo lordo del collaboratori linguisti è pari a 17.000,00 euro annui lordi per 12 mensilità per 500 ore effettive annue, a cui si aggiunge la tredicesima. Inoltre, viene precisato che l’incremento sopra indicato assorbe, fino a concorrenza del suo intero importo, il trattamento economico di Ateneo.
Mentre, il trattamento integrativo in godimento viene ridotto, in virtù del riassorbimento indicato in precedenza, nei casi in cui risulti maggiore dell’incremento di 87,71 euro mensili, o azzerato nei casi in cui l’incremento risulti minore o uguale. 
L’assunzione del personale può avvenire anche per un monte ore superiore o inferiore a 500 ore ma, in ogni caso, non inferiore a 250 ore annue. 

 

CCNL Bancari: firmato l’accordo sulle libertà sindacali

 

L’accordo prevede l’aumento delle ore di permesso per gli iscritti alle organizzazione sindacali

Lo scorso 21 marzo è stato sottoscritto da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin l’accordo in materia di libertà sindacali, che sostituisce l’accordo del 25 febbraio 2019.
Innanzitutto, viene confermata la centralità delle relazioni sindacali ed un’efficace rappresentanza dei lavoratori e lavoratrice anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e prevede, innanzitutto, un aumento del monte ore dei permessi a 7 ore e 30 minuti per ciascun iscritto delle organizzazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori/lavoratrici.
E’, inoltre, prevista l’istituzione della nuova figura del Rappresentante Sindacale Territoriale nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, con durata massima di 4 anni. Ai tali rappresentanti sono concessi 8 ore mensili.

 

Autotrasporto: no al controllo a distanza

 

Irrogata una sanzione di 50.000 euro a un’azienda per installazione di GPS sui veicoli (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

Una sanzione di 50.000 euro è stata irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali a un’azienda di autotrasporto che ha installato impianti GPS sui propri veicoli, controllando in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa.

Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. 

Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema GPS tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l’informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. 

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento della sanzione, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema GPS alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.