Riforma fiscale: pubblicato il Testo Unico versamenti e riscossione

 

È approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025, n. 71, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

Il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, relativa alla Delega al governo per la riforma fiscale.

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, introduce un Testo unico che mira a superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei versamenti e della riscossione nel corso degli anni.

La necessità di un testo unico nasce dalla presenza di fonti normative diverse e spesso obsolete, che hanno reso complessa l’applicazione delle norme vigenti.

 

Il Testo unico si basa su una ricognizione sistematica della normativa esistente, operando un coordinamento delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione. Pertanto, il decreto esclude le norme considerate superate e tiene conto delle abrogazioni già effettuate da precedenti fonti legislative, introducendo ulteriori abrogazioni necessarie per garantire coerenza e chiarezza.

Le disposizioni contenute nel testo unico entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, dando così tempo agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove normative.

In generale, le disposizioni vigenti sono state trasferite nel testo unico senza modifiche sostanziali, salvo nei casi in cui è stato necessario un aggiornamento per riflettere l’attualità normativa o per eliminare elementi obsoleti.

 

Il D.Lgs. n. 33/2025 è composto da 243 articoli ed è suddiviso in:

PARTE I – Disposizioni in materia di versamenti e riscossione;

PARTE II – Funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

PARTE III – Disposizioni varie, transitorie e finali.

 

Nel dettaglio, le norme recano una ricognizione della disciplina in materia di:

  • disposizioni in materia di riscossione spontanea (Titolo I), con riguardo alla disciplina generale relativa agli strumenti di riscossione e ai ruoli assunti dai soggetti tenuti all’esecuzione degli obblighi di versamento delle imposte, al versamento unitario e alla compensazione di crediti e debiti concernenti, tra le altre, le imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, al versamento di particolari tipologie di entrate, nonché agli interessi per la riscossione dei tributi indiretti;

  • riscossione delle imposte sul reddito (Titolo II), con particolare riferimento ai sistemi della ritenuta diretta, della ritenuta alla fonte, della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi;

  • rimborsi (Titolo III), con riguardo alle diverse modalità in cui vengono effettuati per le imposte sui redditi, nonché alle disposizioni che regolano i relativi interessi;

  • riscossione mediante ruoli (Titolo IV), con disposizioni che definiscono il ruolo e la cartella di pagamento, nonché la relativa sospensione legale e amministrativa;

  • estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (Titolo V);

  • riscossione coattiva (Titolo VI): espropriazione forzata (Capo II) con disposizioni di carattere generale, quelle applicabili all’espropriazione forzata, quelle specifiche in materia di espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi; disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati (Capo III); procedure concorsuali (Capo IV);

  • mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE (Titolo VI) concernente le disposizioni di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già recepita dall’ordinamento;

  • funzionamento del servizio nazionale della riscossione (Parte II), con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti dell’agente della

    riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, declinati come oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità , adempimenti contabili, accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento, adempimenti e obblighi dell’agente della riscossione, disposizioni concernenti il personale addetto alle attività di riscossione;

  • disposizioni transitorie e finali (Parte III), che attengono alle norme di coordinamento, alle abrogazioni rese necessarie dall’opera ricognitiva effettuata dal Testo unico e alla decorrenza delle relative disposizioni dal 1° gennaio 2026.

 

 

CCNL Autostrade: siglati gli accordi che introducono novità in materia di welfare, congedi e permessi

 

Le Parti hanno riconosciuto un’integrazione per i congedi parentali e l’erogazione di 20 borse di studio

In data 6 marzo 2025 Autostrade per l’Italia e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl si sono riunite per siglare una serie di accordi in materia di welfare, congedi, permessi e sicurezza. In materia di welfare aziendale, in riferimento alle borse di studio per i figli dei dipendenti, è stata stabilita l’erogazione per il triennio 2025-2027 di massimo 20 borse di studio l’anno. Nella fattispecie, i contributi sono di:
3.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui manca 1 anno al completamento del ciclo di studi accademico;
6.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui mancano 2 anni al completamento del ciclo di studi accademico. 
Viene stabilito anche che 2 delle 20 borse di studi siano destinate ai figli dei dipendenti affetti da neurodivergenze. 
Per quel che concerne, invece, il congedo parentale fruibile entro il 6° anno di vita del bambino, le Parti hanno stabilito, per l’anno 2025, l’integrazione dell’indennità erogata da parte dell’Inps nelle seguenti modalità:
– 1° mese: 100%;
– 2° mese: 100%;
– 3° mese: 80%;
– 4° mese: 50%;
– 5° mese: 40%;
– 6° mese: 40%
In materia di permessi sono stati disciplinati:
– congedo paternità e permesso volontario: quota giornaliera del premio di produttività mensile;
– permesso dismenorrea: il permesso può essere usufruito previa presentazione del certificato medico, con cadenza annuale;
– permessi stabiliti per le patologie DSA sono estesi a tutte le altre forme classificate come neurodivergenze. 
Per quanto riguarda, invece, la sicurezza sul lavoro sono state implementate una serie di disposizioni, tra cui l’assegnazione al personale coinvolto di un kit di protezione, composto da una cintura di supporto, sensore con tecnologia Bluetooth Low Energy e un’app mobile da installare sul telefono aziendale che comunica con il sensore collegato alla cintura. 

 

CIPL Edilizia Industria Ferrara: definiti i valori dell’EVR 2025

 



Le Parti hanno stabilito gli importi dopo la verifica degli indicatori medi relativi agli anni edili 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024


Il 13 marzo 2025 è stato siglato il verbale di accordo da Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni di Ferrara, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, Agci Emilia Romagna e Feneal-Uil di Ferrara, Filca-Cisl di Ferrara, Fillea-Cgil di Ferrara che ha stabilito gli importi dell’EVR per l’anno 2025. 
Le Parti hanno, innanzitutto, verificato gli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione la cui erogazione, se dovuta, è prevista ne mesi da aprile a dicembre 2025 compresi.
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’E.V.R. territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori.
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo a periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.






































Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

 Nel caso di aziende, invece, la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.






































Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17.91 0,10

L’accordo prevede, infine, che le le aziende dovranno inviare, entro il 19 aprile, una comunicazione alle RSA/RSU sulle risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’E.V.R 

 

Attivo il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”

 

Comunicata la possibilità di presentare online le domande di contributo per l’anno 2025 (INPS, messaggio 25 marzo 2025, n. 1014).

A seguito della recente circolare n. 60/2025, l’INPS ha dato l’annuncio dell’attivazione online del servizio per la presentazione delle domande relative al “Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno 2025 tramite il proprio portale istituzionale. In particolare, le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

Peraltro, l’INPS chiarisce che, tenuto conto che la citata circolare è stata pubblicata il 20 marzo 2025, in sede di prima applicazione, per il solo 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati al paragrafo 6 della circolare n. 60/2025, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga contenente le seguenti informazioni: denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

 

 

Accesso telematico ai fogli di mappa catastale

 

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la disponibilità gratuita e telematica dei fogli di mappa catastale su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 marzo 2025, n. 147556).

L’articolo 7 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139, ha previsto, tra l’altro, che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate vengano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.

 

La medesima norma ha disposto l’abrogazione dell’articolo 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, che prevedeva la vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa catastale.

 

Questa iniziativa si inserisce in un contesto normativo volto a semplificare l’accesso ai dati catastali, promuovendo l’uso di strumenti digitali e rispondendo alle esigenze di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubbliche.

 

Al riguardo, l’Agenzia rende noto che i fogli di mappa saranno disponibili gratuitamente nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni

 

Il provvedimento reca altresì disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale. Tale consultazione costituisce operazione soggetta alla tassa per i servizi ipotecari e catastali, di cui alla Tabella allegata al TUIC.

 

L’Agenzia delle entrate detiene la competenza esclusiva per la gestione dei sistemi informativi relativi ai dati catastali, escludendo ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette e per eventuali sospensioni o interruzioni del servizio.

 

Infine, il provvedimento sottolinea che la disponibilità dei dati catastali non preclude l’accesso ai dati territoriali già regolamentati da normative precedenti.