CIPL Edilizia Industria Avellino: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

 



Per l’anno 2025 I’importo dell’EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 100%


Il 24 febbraio 2025 Ance Avellino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Avellino si sono incontrate per effettuare la verifica dei quattro indicatori stabiliti nel contratto integrativo provinciale e per determinare a livello provinciale I’elemento variabile della retribuzione erogabile per I’anno 2025, con riferimento alle sole ore
ordinarie effettive di lavoro prestate, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1° luglio 2014 e dell’art. 11 del CIPL sottoscritto in data 16 maggio 2022.
Sulla base dei dati acquisiti presso la Cassa Edile della provincia di Avellino la verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2024 -2023-2022 sul triennio 2023-2022-2021. Per l’anno 2025 I’importo dell’EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 100% della misura massima fissata dall’art. 11 del CIPL sottoscritto in data 16 maggio 2022 ed è quindi pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014. 

Impiegati
  










































CATEGORIA IMPIEGATI PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 % EVR

EROGABILE

EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV € 1.630,71 4% 65,23
6° LIV € 1.467,63 4% 58,71
5° LIV € 1.223,02 4% 48,92
4° LIV € 1.141,51 4% 45,66
3° LIV € 1.059,96 4% 42,40
2° LIV € 953,97 4% 38,16
1° LIV € 815,36 4% 32,61

Operai



























CATEGORIA

OPERAI

PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 % EVR EROGABILE EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° LIVELLO € 6,600 4% 0,264
OPERAI SPECIAL. € 6,130 4% 0,245
OPERAI QUALIF. € 5,510 4% 0,220
OPERAI COMUNI € 4,710 4% 0,188

 

 

CCNL Istruzione e ricerca: incontro tra Aran e Sindacati per il rinnovo del contratto

 

Le OO.SS. richiedono l’aumento dei salari ed il rafforzamento del ruolo della contrattazione integrativa nazionale

Nelle scorse settimane si è svolto il primo incontro di trattativa tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022/2024 del comparto Istruzione e ricerca. La trattativa è attesa da circa 1.300.000 lavoratori di scuola, università, ricerca e Afam che attendono il rinnovo del contratto ormai scaduto da anni.
Nell’incontro non sono state affrontate tematiche specifiche, ma le OO.SS. hanno denunciato la grave responsabilità del governo che ha licenziato l’atto di indirizzo a triennio abbondantemente scaduto, in un contesto che ha messo a dura prova il potere di acquisto dei salari del personale del comparto.
Le rivendicazioni al tavolo di trattativa riguarderanno, come affermato dai Sindacati, l’estensione dei diritti per il personale precario e l’aumento dei salari, il rafforzamento del ruolo della contrattazione integrativa nazionale e di posto di lavoro, la valorizzazione di tutte le professionalità e il rigetto di qualsiasi ipotesi di gerarchizzazione del lavoro e di altre premialità legate alla performance
 

 

Manageritalia: attivo il servizio AskMit

 

AskiMit è il servizio per i professionisti su questioni lavorative, previdenziali, legali, fiscali e assicurative

Manageritalia ha attivato un servizio online che offre consulenze altamente qualificate entro 48 ore per gli Executive Professional in  merito a questioni lavorative e familiari e nello specifico questioni contrattualistiche, previdenziali, fiscali, legali, assicurative legate ai rischi sul lavoro, in casa e per la famiglia, Caaf e relative al Fasdac.
Per quanto riguarda la consulenza pensionistica di seguito i servizi:
–  videoconferenza su previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), includendo servizi come:
– verifica delle situazioni contributive Inps (Ago, gestione separata, fondi speciali, Gestione dipendenti pubblici e lavoratori dello spettacolo) e Casse professionali;
– valutazione della convenienza di riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, cumuli e computi;
– sviluppo della decorrenza, calcolo importo della pensione e proiezioni future;
– versamenti contributi all’estero.
Per quanto riguarda il Fasdac di seguito i servizi:
– risposte e consulenza su prestazioni e normativa Fasdac;
– prestazioni in forma diretta;
– rimborsi in forma indiretta;
– nomenclatore e regolamento Fasdac;
– regole di assistibilità per i familiari.
Per quanto riguarda la materia assicurativa di seguito i servizi: 
– risposte sulle coperture dei rischi di ogni tipo: lavoro, azienda, persona, casa e famiglia:
– studio delle polizze in corso e spiegazione delle clausole e garanzie;
– assistenza nella definizione di pratiche assicurative personali;
– analisi dei bisogni, informazione e sensibilizzazione;
– convenzioni assicurative come rca, emergenze, previdenza, patrimonio.
Per quanto riguarda l’ambito legale di seguito i servizi:
– risposte sugli aspetti legali della professione e della vita privata;
– diritto civile (contenziosi, separazione, responsabilità, famiglia ecc.);
– diritto societario e amministrativo, per imprese e associazioni;
– sicurezza sui luoghi di lavoro;
– trattamento dei dati e riservatezza;
– gestione degli immobili (contratti, locazione e vendita, successione).

 

Lavori faticosi e pesanti: le indicazioni per la domanda

 

Le istanze devono essere presentate entro il 1° maggio 2025 per chi matura i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 801).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2026. Peraltro, già con il messaggio n. 812/2024 l’Istituto aveva introdotto indicazioni per i lavoratori che desiderano richiedere il riconoscimento dello svolgimento di questa tipologia di lavori.

In particolare, con il messaggio in commento, viene comunicato che le domande devono essere presentate entro il 1° maggio 2025 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

L’opportunità è rivolta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli del settore privato che hanno accumulato contributi in gestioni speciali per lavoratori autonomi. È fondamentale che la documentazione necessaria venga presentata telematicamente, utilizzando il modulo AP45 e includendo la documentazione specificata nel decreto del Ministro del lavoro.

I requisiti per accedere al trattamento pensionistico variano a seconda della categoria di lavoratori. Ad esempio, i lavoratori dipendenti devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età minima di 61 anni e 7 mesi, mentre i lavoratori autonomi devono avere un’età minima di 62 anni e 7 mesi.

Per poter beneficiare del riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti, l’INPS rammenta che la presentazione della domanda oltre il termine stabilito comporterà un differimento della decorrenza della pensione; è consigliabile, quindi, rispettare la scadenza, per non subire ritardi nei pagamenti.

Il messaggio in argomento include, infine, ulteriori dettagli riguardanti la documentazione necessaria e le indicazioni specifiche sui requisiti e sulla procedura da seguire.

 

Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: il trattamento fiscale

 

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario (Agenzia delle entrate, risposta 7 marzo 2025, n. 68).

La richiesta di chiarimenti parte da una società in concordato preventivo che ha effettuato il riparto dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. La Società ha comunicato di aver ceduto alcuni crediti a favore del cessionario. Questi crediti erano inizialmente classificati come privilegiati e i creditori avevano emesso fatture con IVA e ritenuta d’acconto, nonostante non avessero ancora ricevuto il pagamento.

La questione centrale riguarda l’obbligo di effettuare ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento da erogare al cessionario. Quest’ultimo ha dichiarato di aver già versato la ritenuta d’acconto in favore del cedente, secondo le normative fiscali vigenti, per l’importo effettivamente pagato.

Pertanto, l’Istante si interroga se il pagamento da effettuare al cessionario debba essere integrale, comprensivo dell’intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, l’Istante richiede chiarimenti su chi debba essere considerato il soggetto beneficiario del versamento erariale, se il professionista originario o il Cessionario del credito.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l’articolo 53, comma 1, del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, includendo anche le attività esercitate in forma associata. Questa definizione è fondamentale per comprendere l’ambito di applicazione delle normative fiscali relative ai professionisti.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente. La circolare del Ministero delle finanze del 1994 chiarisce che questa ritenuta si applica anche alle remunerazioni per prestazioni professionali rese a favore di un committente non esecutore del pagamento, ampliando così il concetto di sostituto d’imposta a chiunque effettui pagamenti per tali prestazioni.

 

Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, come nel caso della cessione di crediti, sono considerati redditi della stessa categoria.

 

Pertanto, nel caso specifico, la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente deve essere qualificata come reddito di lavoro autonomo, in quanto rappresenta un provento derivante dalla cessione del credito. Di conseguenza, la Società cessionaria deve operare la ritenuta a titolo d’acconto al momento del pagamento al professionista cedente.

Le somme che l’Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell’ambito dell’attività d’impresa svolta da quest’ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo

Infine, l’Agenzia chiarisce che la procedura concordataria dovrà garantire il pagamento dell’importo dovuto al Cessionario in base al piano di riparto, in virtù della cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti.