Conversione quote di MBO in welfare aziendale: chiarimenti sull’applicazione del regime di esenzione

 

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di escludere dalla tassazione (articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR) la quota di retribuzione variabile, cosiddetta MBO (management by objectives), convertita in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 20 marzo 2025, n. 77).

Nel caso di specie, la società istate attiva nel settore energetico vuole sapere se tale conversione possa beneficiare delle esenzioni previste per determinate spese, chiarendo le modalità attraverso cui i dipendenti possono convertire la quota di MBO in prestazioni di welfare.

 

In base al principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente ”tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Il medesimo articolo 51 individua al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

In particolare, come chiarito dalla risoluzione 55/E/2020, se i benefit hanno finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori) non possono beneficiare di esenzioni fiscali.

 

L’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di Stabilità 2016 introduce un regime agevolativo per i premi di risultato, prevedendo che “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”. La conversione dei premi di risultato di cui al citato comma 182 è poi espressamente riconosciuta dal comma 184.

Sul punto, la circolare n. 28/E/2016 chiarisce che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei benefit, fa riferimento all’ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR siano fruiti in sostituzione delle somme di cui al comma 182 ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all’imposta sostitutiva.

 

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.

La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, appare evidente che le prestazioni di Welfare che la società intende erogare costituiscano parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l’erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema incentivante appare chiaramente quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all’azienda.

Inoltre, i beneficiari sono dipendenti specificamente individuati dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale e non sono dunque una categoria generale.

 

Alla luce delle predette considerazioni, l’Agenzia ritiene che la disciplina di cui al comma 2 e al comma 3 ultima parte, dell’articolo 51 del TUIR non sia applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di Welfare, descritto dall’Istante.

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: dopo l’incontro con Unionmeccanica-Confapi esteso lo sciopero

 

Dall’incontro sono emerse distanze tra la Parte datoriale e le Sigle che hanno esteso la mobilitazione a tutte le aziende Unionmeccanica-Confapi

Con un comunicato congiunto del18 marzo le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno fatto il punto su accaduto nel corso del quarto incontro, avvenuto il 17 marzo, con Unionmeccanica-Confapi per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria, scaduto il dicembre scorso. Al centro del dibattito i punti chiave della piattaforma: salario, riduzione dell’orario di lavoro, mercato del lavoro e molto altro. 
Per quel che concerne l’aspetto retributivo, la parte datoriale ha avanzato una proposta che, secondo quanto evidenziato dalle Sigle, andrebbe oltre la previsione Ipca-Nei, senza però fornire dati certi sia in termini di costi che di tempistiche. Inoltre, Unionmeccanica si è detta disponibile a considerare la clausola di garanzia ma, neppure in questo caso, ha dato indicazione circa i termini. Mentre, per quel che concerne l’elemento perequativo, l’incremento economico è legato all’andamento Ipca-Nei e la sua erogazione dovrebbe tenere in considerazione la presenza di eventuali welfare aziendali. Per i sindacati, questa proposta viene considerata limitativa. 
Fumata nera anche in materia di riduzione dell’orario di lavoro, in prima battuta si dovrebbe decidere per la riduzione a livello aziendale e in seguito nazionale; stessa cosa per la regolamentazione del mercato del lavoro. Infatti, per la limitazione dei contratti non a tempo determinato e per i percorsi di stabilizzazione non è stata data disponibilità alla presa in considerazione delle richieste, tanto meno alla definizione di un Protocollo di Partecipazione. 
Alla luce di quanto emerso dall’incontro, le Sigle hanno deciso di estendere la giornata di sciopero prevista per il 28 marzo anche a tutte le aziende Unionmeccanica-Confapi. 

 

Fondo Fasie: attivo il pacchetto di screening dermatologico

 

Fino al 15 novembre gli iscritti potranno prenotare una visita in convenzione con SiSalute

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Energia FASIE ha comunicato che è nuovamente disponibile il pacchetto di prestazioni dedicato alla prevenzione dermatologica in collaborazione con SiSalute. Gli esami di screening sono essenziali perché consentono di rilevare in tempo eventuali patologie e di valutare tempestivamente processi di cura, che evitino l’aggravarsi di stati patologici, tutelando così la salute dell’individuo.
Gli iscritti al Fondo, fino al 15 novembre 2025, possono effettuare senza alcun costo a loro carico presso una delle strutture sanitarie convenzionate con SiSalute:
– una visita specialistica dermatologica;
– un esame in epiluminescenza (mappatura nevi).
Il Fondo ricorda inoltre che è possibile usufruire del pacchetto una sola volta all’anno e che è possibile prenotarlo accedendo alla propria Area Riservata oppure contattando la Centrale Operativa. 

 

Disabilità: la nuova procedura per la trasmissione dei dati socio-economici

 

Illustrate le nuove modalità che possono essere gestite dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo (INPS, messaggio 18 marzo 2025, n. 950).

L’INPS informa che, a seguito dell’accertamento della condizione di disabilità, la trasmissione dei dati socio-economici può essere effettuata dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, accedendo al nuovo servizio rilasciato sul Portale dell’Istituto, denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

In effetti, il D.Lgs. n. 62/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, ha riformato anche i criteri e le modalità dell’accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all’INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la separazione tra l’accertamento e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata.

Attraverso il nuovo servizio, i soggetti in possesso di identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 possono autocertificare e trasmettere le proprie condizioni reddituali, familiari, lavorative e ogni altra informazione richiesta dall’INPS per consentire la verifica del diritto all’eventuale prestazione economica riconosciuta.

La stessa modalità può essere utilizzata dalle associazioni di categoria.

Gli istituti di patronato possono utilizzare, invece, il servizio tramite il “Portale dei Patronati” (con le modalità indicate nel messaggio INPS n. 4684/2023).

Infine, l’Istituto comunica che per le domande di invalidità civile inoltrate entro il 31 dicembre 2024 negli ambiti territoriali interessati dalla sperimentazione avviata dal 1° gennaio 2025, nonché in tutti gli altri ambiti non ancora coinvolti nell’attuazione della riforma, si continuerà a utilizzare per l’inserimento dei dati socio-economici la procedura attuale, tramite accesso al seguente servizio: “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

 

Trattamento IVA nel contratto di cointeressenza propria

 

L’Agenzia delle entrate analizza il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (Agenzia delle entrate, principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3).

Il contratto di cointeressenza è regolato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, il quale stabilisce che ”le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto”.

 

Dall’articolo 2554 c.c. si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria:

  • contratto di cointeressenza ”impropria” quando vi è l’apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili;

  • contratto di cointeressenza ”propria” quando non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per essere finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, in quanto lo scopo della società cointeressante è quello di alleviare la gestione economica dell’impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto. D’altro canto, la stessa società cointeressante si impegna a cedere alla società cointeressata parte degli eventuali utili, nel caso in cui la gestione dell’impresa si rivelasse profittevole. Questo schema contrattuale è considerato “parassicurativo”, poiché genera un ‘‘obbligo di fare” avente natura reciproca, dove l’impiego di capitale è richiesto solo nell’eventualità di una perdita e mai come elemento dal quale discende il perfezionamento dell’accordo stesso. Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall’altra.

La società cointeressata beneficia del coinvolgimento della terza parte nel rischio d’impresa, ricevendo una quota degli utili come forma di protezione contro eventuali perdite.

 

L’agenzia sottolinea anche le differenze tra il contratto di cointeressenza e altri contratti come quello di assicurazione e l’associazione in partecipazione.

A differenza del contratto di assicurazione, dove il premio è certo e legato a un rischio medio, nel contratto di cointeressenza non ci sono limiti definiti per l’intervento dell’assuntore nel ripianamento delle perdite. Inoltre, mentre nell’associazione in partecipazione è sempre previsto un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, di regola, il ”corrispettivo” di quest’ultimo, nella cointeressenza l’apporto può mancare laddove venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

 

Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia conclude che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria contraddistinto dall’aleatorietà una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, tali somme non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono qualificate come operazioni “fuori campo” secondo l’articolo 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.