Decreto milleproroghe 2025: le disposizioni in materia fiscale

 

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe) pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2024, n. 302, è entrato in vigore il 28 dicembre e prevede disposizioni urgenti in materia di termini normativi in materia di lavoro, in ambito economico e fiscale.

Il Decreto si compone di 22 articoli che recano disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, riguardanti vari ambiti, tra cui turismo, sport, agricoltura e pubblica amministrazione.

 

L’articolo 3 al comma 1, in particolare, stabilisce la proroga al 30 novembre 2025 del termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull’IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia COVID-19. Il comma 2, poi, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alla sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, siano prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Il comma 3 modifica l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio, estendendo il termine di presentazione dell’istanza di trasferimento fino al 31 dicembre 2025. A seguire, il comma 6 prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sia prorogato fino al 31 marzo 2025.  Infine, il comma 9, apportando modifiche all’articolo 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026“.

 

L’articolo 12 del nuovo Milleproroghe, relativamente al regime del 5 per mille riservato alle ONLUS, all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF.

 

L’articolo 13 interviene sull’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l’obbligo, per alcune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.

 

Infine, per quanto riguarda il settore turistico, l’articolo 14 prevede:

  • la proroga fino al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi: uno sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, l’altro sotto forma di contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione;

  • la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024;

  • la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.