Rimborso IVA sugli acquisti a soggetto non residente: chiarimenti AdE

 

Le Entrate si occupano di chiarire la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da una società di diritto tedesco (Agenzia delle entrate, risposta 11 luglio 2024, n. 147).

L’articolo 38-bis2 del decreto IVA, detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. ”portale elettronicodagli operatori comunitari che hanno corrisposto l’IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

 

Dal 2010 i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti eseguiti direttamente senza ricorrere all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un’apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.

La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all’anno solare, e può essere presentata:

  • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;

  • se annuale, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico”, rientrano:

– la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;

– l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;

– l’effettuazione in Italia di operazioni attive, con alcune eccezioni.

 

È stato già chiarito dall’Agenzia delle entrate che l’identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del ”portale elettronico”, purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:

  1. siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente;

  2. non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Residua, infine, la procedura del cd. ”rimborso anomalo”, secondo cui la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, nell’ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive.

 

Ciò premesso, riguardo al caso di specie, l’istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico” disciplinata dall’articolo 38-bis2 del decreto IVA.

Essendo ormai decorsi i termini prescritti, l’istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione ”retroattiva” della partita IVA di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.