I versamenti volontari del settore agricolo per il 2023

 



L’INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).


Anche quest’anno l’INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.


 Lavoratori agricoli dipendenti


Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:
















Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023      
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995


 


Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%


 


0,003679

Quota Pensione

29,79%


 


0,996321

Totale IVS

29,90%


 


1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995


 


Coefficienti di riparto

0,11%

 


0,003679

29,79%

 


0,996321

29,90%

 


 1,000000

 


Contributi integrativi volontari


 


Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.


Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.


I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.


Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:


– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.


Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.


 


Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali


 


I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.