Assegno sociale: semplificata la procedura di domanda

 

L’INPS ha reso noto il rilascio della nuova piattaforma per la presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino (INPS, messaggio 30 maggio 2023, n. 2003).

È stata rilasciata, in via sperimentale, la nuova piattaforma con riguardo, attualmente, solo alla fase di presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino: ne ha dato notizia l’INPS che ha precisato anche che successivamente, al termine della fase di sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli istituti di patronato e agli intermediari abilitati.

Il progetto “Istruttoria assegno sociale” si propone di realizzare una piattaforma dedicata, comprendente un unico modello sia per la domanda, sia per l’istruttoria, con un workflow ottimizzato nella fase di verifica, nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, l’inserimento da parte dell’istante dei propri dati anagrafici e reddituali e l’automazione della verifica degli stessi ridurranno sensibilmente i tempi di istruttoria e di liquidazione.

Il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).

Le modalità di accesso

L’accesso è disponibile sul portale INPS, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente tramite il link https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html

È possibile accedervi tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al contact center dell’INPS. Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda che può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.

La documentazione necessaria

La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati: cittadinanza; residenza; trattamenti erogati dall’INPS. Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto.

Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate:

– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”. Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente.

Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (comune, data e numero di protocollo);

Cittadini extracomunitari.  In attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012, recante  “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prevede l’autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso.

Nel messaggio in commento, inoltre, sono incluse le indicazioni in materia di soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni nel territorio dello Stato (articolo 20, comma 10, D.L. 25 n. 112/2008). Si tratta dei criteri di computo del periodo decennale, nonché delle ipotesi di interruzione dello stesso, già riportati con la circolare INPS n. 131/2022. In particolare, nella circolare citata sono state identificate le fattispecie che non interrompono la decorrenza del periodo: pertanto, al ricorrere di tali ipotesi deve essere allegata la relativa documentazione che giustifica la permanenza all’estero.

Infine, seguendo il percorso di compilazione previsto dalla procedura, nella pagina relativa alla compilazione dei dati reddituali è possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili.