Invalidità civile e assegno sociale: controlli reddituali

 


L’Inps ha individuato, per il 2018, 36.763 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità né hanno dato riscontro ad apposito sollecito relativamente all’invalidità civile e all’assegno sociale. Ai soggetti che sono rimasti inadempienti rispetto, l’Inps procede alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento (Messaggio 12 settembre 2022, n. 3350).

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Inps procede secondo le seguenti modalità:
– estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
– invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadisce l’esigenza di un riscontro reddituale;
– entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
– trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invia ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
– allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione viene revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione viene inviata all’utente con raccomanda A/R.
La lavorazione riguardua i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’Inps provvede a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale nonché ad invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.


Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’interessato può operare la necessaria ricostituzione reddituale direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”, ovvero tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.