Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione involontaria

 


Si forniscono istruzioni sull’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, introdotta dal 1° gennaio 2022 (art. 66, DL 73/2021).


L’indennità di disoccupazione è destinata ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi sopra riportate e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
L’indennità, in particolare, è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma. Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;
e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. Il reddito cui si riferisce la disposizione è il reddito complessivo e non il solo reddito connesso all’attività autonoma.


L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato – per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale – della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.
L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell’indennità ALAS.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato – che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
1. ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
2. ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di contribuzione versata o accreditata – presenti nel medesimo periodo di osservazione di cui al punto 1 – precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
3. le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione ALAS sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.
La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.


Per fruire dell’indennità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Tale termine decorre dalle date di seguito individuate:
a) data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e il 14 gennaio 2021, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla suddetta data del 14 gennaio 2021. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono attualmente le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione in parola può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.


L’indennità ALAS spetta a decorrere:
1. dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
3. dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.